Subappalto facoltativo il MIT chiarisce (parere n. 3931/2025) il valore sostanziale dell’indicazione preventiva del subappalto e i limiti del principio del risultato
Quesito:
Un operatore economico può chiedere di subappaltare alcune lavorazioni solo dopo la firma del contratto, se in gara non aveva dichiarato nulla? Si tratta in effetti di subappalto facoltativo, e non necessario, ma ciò può consentire una maggiore flessibilità nella fase esecutiva? Il principio del risultato può giustificare la scelta di proporre una procedura che non era stata fatta in sede di offerta?
Risposta:
Il subappalto non è autorizzabile, perché la mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto in sede di offerta impedisce di autorizzarlo in fase esecutiva, anche quando si tratta di subappalto facoltativo e non necessario. in pratica senza una dichiarazione espressa in sede di gara, il subappalto non può essere autorizzato, nemmeno quando è facoltativo e nemmeno quando l’operatore è pienamente qualificato. È una scelta che va compiuta a monte, in sede di offerta, perché incide sull’organizzazione dell’appalto e sul modo in cui la stazione appaltante valuta e confronta le proposte.


