Al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti( MIT), una Stazione appaltante ha posto un quesito riguardante i subappaltatori. Nello specifico è stato chiesto se il regime semplificato di controllo dei requisiti previsto dall’art. 52 del Codice potesse estendersi anche ai subappaltatori. La Stazione appaltante argomentava come nella pratica tale evenienza fosse possibile almeno in due situazioni frequenti:
- affidamento di importo inferiore a 40.000 euro con subappalto anch’esso sotto la soglia;
- affidamento di importo superiore a 40.000 euro con subappalto di valore pari o inferiore a 40.000 euro.
perché entrambe le situazioni possono rientrare nell’ambito della semplificazione a condizione di essere disciplinate in modo chiaro nel regolamento annuale sui controlli a campione.
Detto questo, ciò che è stato chiesto non era inerente ai controlli, ma se a questi fossero soggetti anche i subappaltatori.
La posizione del Supporto Giuridico del MIT è questa: la semplificazione prevista dall’art. 52 non si applica ai subappaltatori. Infatti, nel parere n. 3846/25, il Ministero chiarisce che il controllo a campione dei requisiti riguarda esclusivamente l’affidatario. Richiamando l’art. 48, comma 4, il MIT ribadisce che anche negli affidamenti sotto soglia trovano applicazione tutte le disposizioni del Codice, salvo deroghe espresse. L’art. 52, in quanto norma speciale, non è quindi estensibile oltre i casi previsti. Con il richiamo all’art. 119 si ricorda che l’autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione, senza distinzioni legate all’importo del subappalto.
Per questo, non è ammesso alcun regime alleggerito di controlli, neppure per subappalti inferiori a 40.000 euro. Il controllo a campione dei requisiti previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 riguarda esclusivamente l’affidatario e non può essere esteso ai subappaltatori, neppure quando il subappalto ha un importo inferiore a 40.000 euro. Il subappalto resta integralmente assoggettato al regime ordinario di verifica previsto dall’art. 119 del Codice: l’autorizzazione presuppone sempre l’accertamento del possesso dei requisiti e dell’assenza delle cause di esclusione.


