Vademecum ANAC sui i Soggetti Aggregatori

Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori, ANAC ha predisposto un vademecum sui Soggetti aggregatori.

L’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, e la relativa legge di conversione, 23.06.2014, n. 89, ha disposto infatti, l’istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) detenuta dall’ANAC.

Vi sono iscritti fino ad un massimo di 35 soggetti di cui fanno parte di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione. Il Vademecum rappresenta un agile strumento di lavoro che raccoglie i riferimenti normativi esistenti al riguardo, come delibere e segnalazioni di ANAC a Parlamento e Governo, testi e determinazioni. In esso sono spiegati in sintesi i concetti fondamentali che le stazioni appaltanti devono conoscere. I soggetti aggregatori ad oggi, costituiscono, in pratica, lo strumento ottimale per centralizzare gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche, vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo, razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità.

L’ANAC ricorda che, ai sensi dell’art. 2, dpcm 11 novembre 2014, possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori:

  • i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’ 33 del D.Lgs. n. 163/2006con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
  • città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
  • associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per potere far parte dell’elenco, i soggetti aggregatori devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta di iscrizione, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.

(Fonte ANAC)

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