DL 76/2020: ECCO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

La camera dei deputati ha votato con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. il passaggio parlamentare, per la conversione in legge del decreto 76/2020, in vigore dallo scorso 17 luglio, ha portato diverse modifiche, ma complessivamente l’impianto del provvedimento è stato confermato.

A seguire uno schema redatto dallo studio legale Lacerenza con la sintesi delle principali modifiche.

Tabella Affidamento sotto soglia

Art. 4 Stipula contratti pubblici

  • la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo – anziché ‘ha luogo’ come previsto dal testo sino ad ora vigente – entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione (co. 1)
  • la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto (co. 2); la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto (co. 1)
  • le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione (co. 1)

Art. 4 Ricorsi giurisdizionali

  • in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure disciplinate dal decreto agli art. 1 e 2 co. 2, la decisione cautelare deve essere corredata da particolare onere motivazionale (co. 2)
  • in caso di impugnazione degli atti su procedure di importo pari o superiore alle soglie comunitarie finalizzate al superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (art. 2 co. 3), si applica l’intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione dell’onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione) (co. 3)
  • definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare quando le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa (co. 4)
  • TAR e CDS depositano la sentenza che definisce il giudizio entro 15 giorni dall’udienza di discussione. Se la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, il giudice deve: pubblicare il dispositivo nel termine di 15 giorni, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione; depositare, comunque, la sentenza entro 30 giorni dall’udienza (è eliminata la previsione della pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni dall’udienza) (co. 4)

Art. 4 bis Appalti in sanità

  • facoltà revoca aggiudicazione per le procedure per l’affidamento di servizi di pulizia e lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, aggiudicate in data anteriore al 31.1.2020, se l’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento al Covid-19 comporta un incremento di spesa superiore al 20% del prezzo indicato nel bando (co. 1)
  • facoltà risoluzione degli appalti per servizi di pulizia o lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione al 31.1.2020 ed ancora efficaci al 14.9.2020, qualora dall’adeguamento all’emergenza Covid-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20% del valore del contratto iniziale; resta ferma la possibilità di procedere ad una loro modifica ex art. 106. (co. 2-3)

Art. 5  Sospensione opere pubbliche

Disposizioni transitorie sino al 31.12.2021, applicabili agli appalti di lavori pubblici di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione (ad opera del RUP) dell’esecuzione dell’opera solo nelle fattispecie ivi previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

Art. 6 Collegio tecnico consultivo

Fino al 31 dicembre 2021, obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie comunitarie. L’organo va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data, ovvero entro 30 giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.

Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Per evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa ostacolare la regolare e tempestiva realizzazione di lavori in esecuzione, è prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti (dotazione iniziale, 30 milioni di euro).

Art. 7bis/ter Aggiornamento RUP

Istituzione di un Fondo, presso il MIT, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da destinare ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del RUP.

Art. 8 Misure varie in materia di appalti

  • fino al 31.12.2021, sempre consentita esecuzione degli appalti in via di urgenza ex art. 32 co. 8, nelle more delle verifiche ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione (co. 1)
  • fino al 31.12.2021, le SA possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’OE di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia dell’appalto (co. 1)
  • fino al 31.12.2021, per le procedure ordinarie, applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, senza dar conto della motivazione delle ragioni di urgenza (co. 1)
  • fino al 31.12.2021, possibilità di avviare procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro 30 giorni decorrenti dal 14.9.2020 (co. 1)
  • in relazione alle procedure di appalto per le quali sia scaduto entro il 22.2.2020 il termine per la presentazione delle offerte, le SA provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro il 31.12.2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini (co. 2)
  • le SA provvedono entro il 31.12.2020 all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci al 17.7.2020, ovvero all’esecuzione degli stessi (co. 3)
  • con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17.7.2020, sono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’adeguamento, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19, la non imputabilità all’appaltatore di responsabilità in caso di non rispetto dei termini contrattualmente previsti a causa dell’adempimento delle citate misure di contenimento (co. 4)
  • le SA devono applicare la clausola sociale ex art. 50 anche agli appalti sotto soglia ex art. 36 (prima era una facoltà) (co. 5)
  • eliminazione della capacità di programmazione (resta la progettazione) ai fini della qualificazione delle SA ex art. 38; inoltre tra i requisiti di base per la qualificazione è prevista la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, contestualmente espungendola dai requisiti premianti (co. 5)
  • ex art. 48, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (co. 5)
  • ex art. 80, la SA può escludere l’OE dalla partecipazione a una procedura d’appalto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. L’esclusione non si applica quando: l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe § ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno siano perfezionati anteriormente alla data di scadenza della gara (co. 5)
  • in relazione al possesso delle polizze assicurative ai fini dei criteri di selezione ex art. 83, l’adeguatezza della copertura assicurativa è valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’OE e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le SA possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione (co. 5)
  • attribuzione al MIBACT della possibilità di attivare forme di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero e valorizzazione del patrimonio (co. 5)
  • in materia di finanza di progetto, si consente agli OE di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice (co. 5)
  • deroga al dibattito pubblico ex art. 22 per le grandi opere infrastrutturali di rilevanza sociale (co. 6 bis)
  • proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione dell’applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti: divieto di appalto integrato, criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ricorso a forme centralizzate di acquisto da parte dei comuni non capoluogo di provincia (co. 7)
  • proroga al 31.12.2021 della inversione documentale ex art. 133 co. 8 per settori ordinari (co. 7)
  • disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti (co. 7 bis)
  • per le procedure oggetto ex d.lgs. 50/2016, al DURC si aggiunge il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. Si demanda la definizione delle modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dal 14.9.2020. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale (co. 10 bis)
  • adozione di un Regolamento attuativo degli appalti nel settore difesa e sicurezza (co. 11)

 

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