Incentivi nei giorni di permesso 104: anche nel pubblico vanno riconosciuti

Permessi 104: il dipendente ha comunque diritto ai compensi incentivanti anche per i giorni in cui ne usufruisce? La Cassazione non ha dubbi, la risposta è sì. La Corte, sezione Lavoro, si è espressa in questo senso con la sentenza n. 20684/2016 depositata il 13 ottobre, riferita a un dipendente pubblico (Inps) che nei due gradi di merito aveva peraltro ottenuto il pieno riconoscimento degli inventivi anche per i giorni di permesso. Secondo l’Istituto previdenziale, tuttavia, i giudici di merito avrebbero tralasciato di considerare le peculiarità del settore pubblico rispetto al settore privato in quanto, nell’ambito del primo, il dipendente che si assenta per fruire del permessi per assistere parenti affetti da handicap grave percepisce la normale retribuzione dal proprio datore di lavoro nonché’ il versamento della contribuzione effettiva, mentre nel settore privato vi è il pagamento di una indennità sostitutiva della retribuzione da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro, nella specie l’ente previdenziale, con riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, e il riconoscimento della contribuzione figurativa, nonché la funzione dei compensi incentivanti, strettamente connessi alla valutazione dell’effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’ente. Inoltre l’Inps ha denunciato la violazione degli articoli 19, 21, 32, 35 e ss del CCNL 1994-1997 comparto Enti pubblici non economici nonché’ dell’articolo 1362 c.c. in relazione al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2 ed agli articoli 2 e 4 del CCNL 2002-2005 medesimo comparto avendo, la Corte territoriale, errato nell’interpretazione del contratto collettivo che ha espressamente riconosciuto alle lavoratrici in astensione obbligatoria e ai lavoratori soggetti ad infortunio sul lavoro il pagamento dei trattamenti accessori mentre nulla ha precisato con riguardo ai dipendenti in permesso per assistere parenti affetti da handicap fino al rinnovo contrattuale del 3.4.2003 quando sono stati inseriti, nella struttura della retribuzione, anche i compensi incentivanti. Il ricorrente deduce, pertanto, che le parti collettive non avevano voluto inserire, prima di aprile 2003, nel computo della retribuzione dovuta ai dipendenti in permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3, i compensi incentivanti. Per la Cassazione tutti questi motivi sono tuttavia infondati, perché “anche nel settore pubblico i permessi 104 devono essere retribuiti, ragion per cui, proprio all’opposto di quanto deduce l’Inps, non può essere esclusa la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti a causa delle evidenziate differenze rispetto al settore privato. In ordine poi alla stretta connessione dei compensi incentivanti alla singola valutazione dell’effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’Ente ed alla verifica dell’effettiva realizzazione dei medesimi obiettivi, la Corte territoriale ha dato atto che l’Inps non ha prodotto la contrattazione articolata dalla quale dovrebbe trovare conferma l’assunto secondo cui il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate; né il ricorrente fa cenno dell’esistenza di una previsione in tal senso ad opera della contrattazione articolata nel motivo all’esame. Ne discende che, prevedendo la normativa legale il pagamento dei compensi incentivanti unicamente “previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti”, risulta privo di base normativa l’assunto del ricorrente secondo cui tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di permesso retribuito di cui alla legge 104. E a nulla vale il terzo motivo addotto dall’Inps, poiché il quadro normativo legislativamente conduce alla ricomprensione anche dei compensi di cui si parla nella retribuzione relativa al giorni di fruizione dei permessi, né il silenzio al riguardo del CCNL 1994-97 può valere ad escludere dalla retribuzione (e, quindi, dal pagamento) tali compensi.

Corte di Cassazione_sezione_lavoro

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