Pillole Normative dell’Avv. Angelo Fiumara

LA LENTE DEL TAR LAZIO SI SOFFERMA SUL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA IN RAPPORTO A QUELLO DEL RISULTATO

La recente pronuncia del TAR Lazio, sentenza n. 16214 del 12 settembre 2025, chiarisce il principio di equivalenza in rapporto a quello del “risultato” privilegiando il requisito sostanziale sulla “forma”. In particolare, il principio di equivalenza, già codificato dall’art. 68, comma 7, d.lgs. N. 50/2016( previgente Codice dei contratti pubblici) e, oggi, dall’art. 79 e dall’Allegato II.5, Parte II, lett. A, n. 7 e n. 8 del D.lgs. 63/2023, comporta che un’offerta non possa essere esclusa sulla base del meccanico riscontro per cui i prodotti o i servizi non sono muniti della specifica certificazione tecnica richiesta, qualora l’impresa dimostri che essi sono sostanzialmente e funzionalmente equivalenti alle specifiche richieste ( TAR Lazio , II quater, 6.11.2023 n. 16435).

Lo stesso si applica, pertanto, anche ai requisiti minimi se questi vengono classificati come obbligatori fermo restando che il principio deve essere applicato valutando di volta in volta le specifiche del caso e delle normative vigenti. La controversia oggetto della pronuncia riguarda una gara indetta da una ASL capitolina afferente la fornitura di dispositivi medici (maschera per ventilazione) di cui era rimasta aggiudicataria – in virtù del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – un’impresa cui veniva contestato dalla seconda la carenza dei requisiti essenziali in quanto la maschera da questa presentata in gara non risponde alle caratteristiche tecniche di minima richieste dalla Stazione appaltante nell’Allegato A al Capitolato tecnico.

La ASL costituendosi in giudizio ribadiva la legittimità del proprio operato essendosi avvalsa del principio dell’equivalenza circa le caratteristiche tecniche della fornitura offerta. Il TAR Lazio, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato ( sentenza 9.5.2024 n. 4155) ha ritenuto però infondato il ricorso adducendo come : “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere funzionale, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi strutturali”.

Rimane fermo il principio per cui “In sede di gara pubblica il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile ( ex pluris Consiglio di Stato, sez. IV, 4.12.2023 n. 10471). A tal proposito i giudici hanno voluto ribadire che grazie al principio di equivalenza si evita l’irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli Operatori economici nel rispetto del prevalente raggiungimento del massimo risultato (ex artt. 1,2 e 3 codice appalti).

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