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normativa Il “nuovo” principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione dalle gare pubbliche Con l’introduzione dell’art. 4 del Decre- altri rilevanti principi del settore, quali ad Avv. Luca Griselli to legge 13 maggio 2011 n. 70 (convertito esempio la par condicio, la massima par- Studio legale Griselli Salina con modifiche in Legge 12 luglio 2011 n. tecipazione, la trasparenza e il c.d. “auto 106), il legislatore ha posto in essere una vincolo” amministrativo. piccola rivoluzione nel settore degli appalti Sicché, anche nelle pronunce più risalen- pubblici. ti, può rinvenirsi l’affermazione che, nelle Il menzionato art. 4 è stato rubricato ridut- gare per l’aggiudicazione di appalti pub- tivamente “costruzione delle opere pubbli- blici, vige il principio generale della tas- che”, ma in realtà riguarda in larga misura satività ed inderogabilità delle cause di un oggetto molto più ampio, comprensivo esclusione espressamente statuite nella di tutti i contratti pubblici (ivi compresi lex specialis (cfr. ad esempio T.A.R. Lazio, ovviamente quelli di servizi e forniture) Sez. I, 21 luglio 1997 n. 1157). disciplinati dal D.Lgs. 163/06 (Codice dei Da tale principio la giurisprudenza ha trat- contratti pubblici). to due ordini di conseguenze. Esso si propone obiettivi precisi, espressa- Ed, infatti, da un lato, si è ritenuto che mente elencati dall’art. 4, comma 1 (lettere la tassatività delle clausole di esclusione da a) ad r), del D.L. 70/11 citato, tra i quali comporti che l’Amministrazione è tenuta spicca la semplificazione delle procedure di inderogabilmente a farne applicazione, non affidamento dei contratti, nonché la ridu- residuando in capo ad essa alcun margi- zione del contenzioso. ne di discrezionalità. Il che significa che, Tra le misure preordinate al conseguimento a fronte di una causa di esclusione ine- di tali finalità, che potremmo definire “tra- quivoca, prevista espressamente in caso di sversali” (in quanto riferite a tutti i con- inosservanza di una determinata prescri- tratti pubblici, indipendentemente dal loro zione, anche a valenza meramente formale, oggetto), pare rimarchevole l’introduzione il concorrente che risulti inadempiente non espressa e puntuale del principio di tipici- potrà che essere espulso dalla procedura tà e tassatività delle ipotesi di esclusione (in attuazione dei principi di par condicio e dalle gare (previsto dall’art. 4, comma 1, di c.d. auto vincolo amministrativo) (T.A.R. lett. n) e comma 2, lett. d), che ha aggiunto Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2010 il comma 1bis all’art. 46 del D.Lgs. 163/06). n. 1331). Si tratta di principio di origine pretoria, D’altro lato, si è specularmente ritenuto ben noto agli operatori del settore. Esso, che, in ossequio al dovere del clare loqui, infatti, è stato negli anni passati varia- le cause di esclusione debbano essere indi- mente declinato dalla costante e pacifica cate in modo tassativo nel bando di gara e giurisprudenza amministrativa. che, laddove manchi una chiara prescrizio- La quale ha sempre tentato di operarne ne che imponga in modo esplicito l’obbligo un bilanciamento e una sintesi con gli dell’esclusione, varrà per l’amministrazio- TEME 1.12 7
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