Page 10 - TEME_2012-01-Gennaio
P. 10
normativa ne il principio della più ampia (o massi- 4, che ha introdotto il comma 1bis all’art ma) partecipazione alla gara, allo scopo di 46 del D.lgs 163/06, sussiste una evidente garantire il migliore risultato per l’ammi- discrasia. nistrazione stessa (T.A.R. Sicilia, Catania, Infatti, il comma 1 lett. n) prevede la Sez. III, 22 aprile 2010 n. 1192). “tipizzazione delle cause di esclusione Ora il suddetto principio di tipicità delle dalle gare, che possono essere solo quelle cause di esclusione è stato recepito dal previste dal codice dei contratti pubblici e legislatore ed è stato elevato, dunque, a dal relativo regolamento di esecuzione e norma primaria, con il condivisibile inten- attuazione, con irrilevanza delle clausole to di superare l’eccesso di formalismo che addizionali eventualmente previste dalle ha sin qui caratterizzato larga parte delle stazioni appaltanti nella documentazione procedure di evidenza pubblica e di ridur- di gara”. re, di conseguenza, anche il contenzioso Dunque, tale disposizione prospetta l’e- giurisdizionale, limitando notevolmente sigenza che le cause di esclusione siano la cosiddetta “caccia all’errore” che, da espressamente elencate nel Codice dei tempo, è stata stigmatizzata dalla giuri- contratti e nelle ulteriori fonti normative sprudenza (cfr. ad esempio T.A.R. Roma, ivi elencate. Lazio, Sez. III, 7 ottobre 2011 n. 7785). Per contro, il “nuovo” art. 46, comma 1bis, La novità principale, come vedremo, consiste del Codice, prevede che “la Stazione appal- nella previsione di una di riserva di legge. tante esclude i candidati o i concorrenti in Nel senso che le cause di esclusione potran- caso di mancato adempimento alle pre- no essere solo quelle individuate dal Codice scrizioni previste dal presente codice e dal dei contratti pubblici e dal relativo regola- regolamento e da altre disposizioni di legge mento di esecuzione e attuazione, oltre che vigenti”. da altre fonti primarie dell’ordinamento. Sicché esso contempla la sanzione dell’e- Sicché risulta notevolmente ridimensionata sclusione ancorandola al mancato adem- la discrezionalità delle Pubbliche ammini- pimento di “prescrizioni”, che non neces- strazioni, che in sede di predisposizione dei sariamente devono essere accompagnate bandi e delle lettere di invito alle procedure dall’espressa comminatoria di esclusione. di evidenza pubblica, non potranno conce- Il contrasto tra le due richiamate previ- pirne di nuove e diverse. sioni dovrebbe essere risolto a favore di In tale ottica, il suddetto principio è stato quest’ultima. Infatti, l’art. 4 del D.L. 70/11, favorevolmente salutato anche dalle prime al comma 1, sembra limitarsi ad una (per sentenze dei Giudici amministrativi, nelle vero singolare) elencazione di obiettivi da quali si è sottolineato come lo stesso si raggiungere, privi di autonomo carattere muova nell’ottica comunitaria di favorire cogente. Infatti, a tale elencazione pare la prevalenza della sostanza sulla forma doversi al più riconoscere una valenza di (cfr. T.A.R. Roma, Lazio, Sez. III, 7 ottobre ausilio all’interpretazione delle successive 2011 n. 7785 cit.). disposizioni. Nondimeno, la formulazione della nuova La disciplina della materia è contenuta nel norma non pare priva di ombre. comma 2 dell’art. 4 cit., dal quale discen- Si può in primo luogo rilevare che, tra il dono le modifiche del Codice dei contratti. comma 1, lett. n), dell’art. 4 del D.L. 70/11 Sicché esso, in caso di contrasto, pare pre- e il comma 2, lett. d) del medesimo art. valere sul comma 1. 8 TEME 1.12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15