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normazione indicati nel bando di gara ed applicati “in rientrano nelle dinamiche di concorrenza, misura fissa” al prezzo dell’appalto, allo essi devono essere valutati su un piano stesso modo gli oneri di sicurezza propri di parità formale insieme a tutte le altre dell’azienda devono essere specificamen- voci dell’offerta tecnica ed economica dei te riportati dal concorrente già in sede di diversi partecipanti. La medesima logica offerta economica all’atto della parteci- porta alla ragionevole considerazione – pazione alla procedura. condivisa dalla giurisprudenza più recente La ratio sottesa all’obbligo per le imprese – che non potrebbe essere ammessa una di indicare l’importo di tali oneri di sicu- indicazione tardiva dei costi di sicurezza rezza sin dalla formulazione dell’offer- da parte del concorrente, ossia soltanto ta economica è coerente sia con il fine dopo l’aggiudicazione provvisoria, in sede primario di tutela dei lavoratori, sia con i di verifica di anomalia dell’offerta: in tale principi generali che governano gli appalti fase, infatti, il confronto competitivo è pubblici: in questo senso, essa può esse- ormai terminato e la stazione appaltante re apprezzata sotto due distinti profili. deve limitarsi a verificare esclusivamen- Sotto un profilo strettamente formale, te la congruità delle voci già necessaria- detto obbligo è conforme innanzitutto al mente esposte dal concorrente nell’offerta principio cardine della par condicio com- economica (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. petitorum nelle procedure ad evidenza III, 20 dicembre 2011, n. 6677, secondo pubblica: il confronto concorrenziale tra cui “L’Amministrazione non può consentire i partecipanti deve essere infatti garanti- al concorrente di specificare l’ammontare to per l’intero corso del procedimento di dei costi di sicurezza dopo l’apertura delle gara fino all’apertura delle offerte eco- buste contenenti l’offerta economica, o in nomiche ed alla successiva dichiarazione sede di verifica, in contraddittorio, dell’e- di aggiudicazione provvisoria. Pertanto, ventuale anomalia dell’offerta, perché così considerato che gli oneri di sicurezza facendo determinerebbe una lesione della “propri” – essendo quantificati diretta- par condicio tra i concorrenti consentendo mente dagli stessi operatori economici – l’integrazione postuma di un’offerta origi- nariamente incompleta”). Le Stazioni appaltanti infatti non Nel contempo, tale obbligo garantisce il possono esimersi dal verificare rispetto delle norme in materia di sicu- rezza del lavoro, finalizzate a garantire l’attendibilità e la sostenibilità l’intangibilità dei diritti fondamentali alla complessiva delle offerte vita ed alla salute del lavoratore garanti- ti da norme di rango costituzionale (artt. presentate in gara, valutando la 2, 3, 32 e 38 Cost.): il legislatore, in altri congruità del prezzo finale offerto termini, ha voluto affermare il principio secondo il quale la sicurezza dei lavoratori rispetto a tutte le singole voci di non è contrattabile, né negoziabile con gli costo esposte dai concorrenti, enti aggiudicatori. In tale quadro, dunque, da un lato, i concorrenti devono elaborare ivi necessariamente compresi gli la propria offerta in maniera consapevole, oneri di sicurezza tenendo in debito conto anche gli oneri da sostenere per la sicurezza e bilanciando- 26 TEME 6.12
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