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normazione li adeguatamente con i costi complessivi se prevedere espressamente la sanzione del contratto, e, dall’altro lato, la stazio- dell’esclusione: in questo caso – trat- ne appaltante deve essere messa nelle tandosi di disposizione di legge cogente condizioni di valutare - proprio in virtù – troverebbe infatti applicazione il mec- della necessaria parità di trattamento - la canismo di eterointegrazione normati- serietà delle offerte economiche sin dalla va previsto dagli artt. 1374 e 1339 c.c., loro apertura. attraverso il quale verrebbe data attua- Non a caso, infatti, il citato art. 87 del zione concreta a quanto obbligatoria- Codice ha voluto chiaramente separare mente disposto dall’ordinamento, ma non l’indicazione del corrispettivo per l’esecu- previsto dal bando di gara (cfr., tra le più zione delle prestazioni oggetto di appal- recenti, Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio to dai costi per garantirne la sicurezza 2012, n. 1172, secondo cui “È illegittima, (“... devono essere specificamente indica- per violazione del principio di intangibilità ti nell’offerta e risultate congrui rispetto del costo di sicurezza ex artt. 86, comma all’entità e alle caratteristiche dei servizi 3-bis e 87, comma 4°, d.lgs. n. 163 del o delle forniture”). In proposito, va rile- 2006 (codice dei contratti pubblici), l’am- vato che l’eventuale violazione, da parte missione in una gara (nella specie, per l’af- del concorrente, dell’obbligo di indicare fidamento di un appalto di servizi) di una detti oneri in sede di offerta economica impresa che ha omesso di indicare speci- non potrebbe essere “sanata” mediante ficamente nell’offerta l’importo relativo l’applicazione del generale principio di agli oneri per la sicurezza, a nulla rilevando tassatività delle cause di esclusione affer- che la lex specialis non prevedeva alcuna mato dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice, specifica richiesta al riguardo; infatti, la introdotto – come noto – dal c.d. Decreto sussistenza di un obbligo di legge, quale è Sviluppo (D.L. n. 70 del 2011). La suddetta quello della indicazione dei suddetti costi, norma infatti – pur avendo notevolmente a presidio di esigenze di ordine imperati- ristretto il novero delle cause di esclu- vo, rende irrilevante la circostanza che la sione, mediante la tipizzazione di queste legge di gara non richieda la ridetta indi- ultime, e sancito la conseguente nullità cazione, rendendosi altrimenti scusabile di quelle ulteriori eventualmente conte- una ignorantia legis”. nute nei bandi di gara – ha disposto che Sul punto, si segnala anche una recen- le stazioni appaltanti debbano comunque te, ma isolata pronuncia di segno diverso escludere i candidati che abbiano violato [TAR Veneto, sez. I, 22 novembre 2011, n. prescrizioni previste dalla legge: in questo 1720], secondo la quale “nel caso in cui senso, considerato che l’obbligo di indica- il bando di gara ometta di specificare tale re gli oneri di sicurezza nell’offerta eco- obbligo, ma soprattutto il modello predi- nomica è imposto da una precisa norma sposto dall’amministrazione per l’offerta di legge (il citato art. 87 del Codice), non economica non prevedeva alcuno spazio pare potersi dubitare del fatto che una per gli oneri di sicurezza, l’esclusione dalla eventuale violazione dello stesso debba gara del concorrente che abbia omesso di condurre alla esclusione del concorrente. indicare questi ultimi sarebbe illegittima Peraltro, secondo la più recente giurispru- in applicazione del principio del favor par- denza, tale considerazione varrebbe anche tecipationis”). Ciò detto, va osservato che nel caso in cui la lex specialis non doves- vi sono anche precise ragioni di carattere TEME 6.12 27