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normazione ai sensi del sopra richiamato art. 26 del “propri” dell’azienda concorrente, destina- D.Lgs. n. 81 del 2008, è tenuta a redigere ti ad assicurare le misure ed i dispositivi il “Documento Unico di Valutazione dei di protezione indispensabili per i lavo- Rischi Interferenziali” (DUVRI) al fine di ratori impiegati nello svolgimento delle operare una valutazione ricognitiva dei prestazioni dell’appalto: molti dei rischi rischi che potrebbero derivare dall’esecu- connessi all’esecuzione della commessa zione del contratto di appalto e renderne pubblica, infatti, sono noti in maniera edotti i concorrenti in vista della parteci- puntuale soltanto ai concorrenti, di tal pazione alla procedura: in tal senso, nel che i relativi oneri devono essere quan- DUVRI devono essere specificati sia le tificati dagli stessi, non essendo possibi- principali misure di prevenzione e pro- le per le stazioni appaltanti conoscere le tezione che l’appaltatore sarà tenuto ad diverse realtà organizzative delle imprese. adottare a scopo cautelativo, sia l’importo In particolare, la norma ribadisce l’essen- preciso di tali costi di sicurezza (per gli zialità della corretta determinazione di appalti nei quali gli oneri da interferen- detti oneri ai fini della aggiudicazione za siano assenti, non v’è invece obbligo delle gare pubbliche, disponendo specifi- di redigere il DUVRI, ma il bando di gara camente che “Nella valutazione dell’ano- dovrà comunque specificare che essi sono malia la stazione appaltante tiene conto pari a zero per consentire ai concorrenti dei costi relativi alla sicurezza, che devono di compiere le relative valutazioni econo- essere specificamente indicati nell’offerta miche). e risultare congrui rispetto all’entità e alle È importante rilevare che il comma 3 ter caratteristiche dei servizi o delle fornitu- dell’art. 86 del Codice, introdotto dalla re”. Con tale previsione il legislatore ha legge n. 123 del 2007, precisa altresì, fissato un principio di stretta applicazio- in maniera netta, che “Il costo relativo ne nel settore degli appalti pubblici: come alla sicurezza non può essere comun- gli oneri da interferenze devono essere già que soggetto a ribasso d’asta”: con tale disposizione il legislatore, in un’ottica L’art. 86 del Codice, nel dettare i costituzionalmente orientata di tute- la dei lavoratori, ha giustamente voluto criteri di individuazione delle offerte sottrarre al confronto concorrenziale gli anormalmente basse, fissa un oneri da interferenze, stabilendo che essi – proprio in quanto riconnessi a possibi- principio fondamentale in chiave li rischi individuati a priori dalle stazioni appaltanti – debbano essere sopportati di valorizzazione dell’adeguatezza dall’appaltatore nella cifra fissa ed inva- degli oneri di sicurezza sostenuti riabile indicata nel bando di gara indipen- dentemente dal valore economico della dall’impresa appaltatrice rispetto ai propria offerta. Le suddette prescrizioni costi complessivi della commessa devono essere lette in combinato dispo- sto con l’art. 87, comma 4, del Codice, il affidata, stabilendo un preciso e quale – nel determinare i criteri di verifica cogente obbligo a carico delle delle offerte anomale – individua l’altra categoria di oneri di sicurezza, ossia quelli Amministrazioni TEME 6.12 25
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