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juris aula dal Consiglio di Stato sulla base delle cui si lamentava l’incompletezza delle strazione Comunale, il Collegio ”rileva seguenti argomentazioni. dichiarazioni prodotte da Gamma sulla che avrebbe dovuto essere dimostrata 1. In particolare il Consiglio di Stato, sussistenza di cause di esclusione di cui l’iscrizione nel casellario informatico, condividendo le conclusioni del Tar, all’art. 38 del D.lgs 163/2006, il Collegio cui va riconosciuta valenza costitutiva afferma, sul primo motivo di ricorso, osserva che “le dichiarazioni in merito e che quindi, dalla data di iscrizione, che “sia l’art. 38 codice appalti, sia l’art. al possesso dei requisiti morali di cui decorrono gli effetti interdittivi di cui 45, secondo comma, lett. d) della diret- all’art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 devono all’art. 38 comma 1, lett. h), in quanto tiva 2004/18/CE non prevedono alcun essere rese soltanto dagli “amministra- la disposta iscrizione fa emergere, ren- automatismo tra “l’errore grave” nell’e- tori muniti di potere di rappresentanza”: dendola di pubblica notizia, l’ esistenza sercizio dell’attività professionale accer- ossia dai soggetti che siano titolari di della falsa dichiarazione, ricavabile dai tato in capo all’impresa e l’esclusione ampi e generali poteri di amministrazio- dati in possesso dell’osservatorio (Con- da altro rapporto contrattuale. Anche ne e rappresentanza. Tali non sembrano siglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. di recente questa Sezione ha ribadito essere i soggetti indicati dall’appellan- 517). La nota dell’AVCP del 9.2.2011, che “l’art. 38, comma 1, lettera f), del te”. prodotta in giudizio, si limita ad atte- d. lgs. n. 163 del 2006, che prevede Non risulta infatti provata la sussisten- stare l’avvenuta segnalazione da parte l’esclusione dalle gare di appalto delle za di condanne penali a carico dei pre- della stazione appaltante e non anche imprese “che, secondo motivata valuta- sunti amministratori dal momento che, l’iscrizione nel casellario informatico”. zione della stazione appaltante, hanno prosegue il Consiglio di Stato, “l’art. 38 4. Il Collegio rigetta infne anche gli ul- commesso grave negligenza o malafede è una norma che limita la partecipa- teriori motivi di ricorso, con i quali Alfa nell’esecuzione delle prestazioni affidate zione alle gare e la libertà di iniziativa muove censure avverso la valutazione dalla stazione appaltante che bandisce economica delle imprese, essendo pre- della propria offerta rispetto a quella la gara; o che hanno commesso un erro- scrittiva dei requisiti di partecipazione della controinteressata, ritenendo che re grave nell’esercizio della loro attività e che, in quanto tale, assume carattere “gli apprezzamenti in ordine all’(in)ido- professionale, accertato con qualsiasi eccezionale ed è, quindi, insuscettibile neità tecnica delle offerte dei vari par- mezzo di prova da parte della stazione di applicazione analogica a situazioni tecipanti alla gara, dunque, in quanto appaltante”, non ha carattere sanzio- diverse da quelle contemplate espres- espressione di un potere di natura tec- natorio; per procedere alla esclusione samente. In ogni caso, secondo l’indi- nico-discrezionale a carattere comples- prevista da tale norma è necessario che rizzo giurisprudenziale cui il Collegio so, non possono essere sostituiti da va- l’Amministrazione, con atto motivato, aderisce, l’esclusione dalla gara può lutazioni di parte circa la (in)sussistenza dia conto della gravità della negligen- essere disposta laddove sia constatata delle prescritte qualità, trattandosi di za o dell’errore professionale commes- la reale esistenza di condanne penali, questioni afferenti al merito delle sud- so e del rilievo che tali elementi hanno piuttosto che per la mancata allegazio- dette valutazioni tecnico-discrezionali ( sull’affidabilità dell’impresa e sull’in- ne di autocertificazione sulla esistenza C.d.S sez. V, 08 marzo 2011, n. 1464 ); e, teresse pubblico a stipulare un nuovo delle predette condanne. Ciò in quanto in sede giurisdizionale, parimenti, sono contratto con la stessa. La gravità della il combinato disposto dei commi 1 e 2 sindacabili solo se affetti da macrosco- negligenza o dell’errore professionale dell’art. 38 deve essere inteso nel senso pici vizi logici, disparità di trattamento, deve essere pertanto commisurata al che anche in caso di radicale omissione errore manifesto, contraddittorietà ictu pregiudizio arrecato alla fiducia che la della dichiarazione di cui al comma 1, oculi rilevabile, rientrando tipicamente stazione appaltante deve poter riporre solo ove sussistano in concreto le ragio- nel potere valutativo quello di ritenere nell’impresa affidataria dell’esecuzio- ni ostative alla partecipazione l’impresa migliore un’offerta rispetto ad un’altra ne di un nuovo rapporto contrattuale.” non va ammessa a gara (Cons. Stato, V, (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre (Sez. III - sentenza 4 novembre 2011 n. 9 novembre 2010, n. 7967; 24 marzo 2010 , n. 7262). Ne consegue che il giu- 5866). 2011 , n. 1795; 08 febbraio 2011, n. dice amministrativo non può ingerirsi 2. Per quanto concerne il secondo moti- 846)”. negli ambiti riservati alla discrezionalità vo di appello, con cui Alfa denuncia l’er- 3. Per quanto riguarda la segnalazione tecnica dell’organo valutatore e, quin- rore di fatto e di diritto in cui sarebbe nei confronti di Delta concernente la di, sostituire il proprio giudizio a quello incorso il Tar rigettando la censura con precedente gara indetta dall’Ammini- della Commissione”. 41 TEME 6.12
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