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firma elettronica sibile il dato biometrico in chiaro. di una loro ulteriore conservazione in Il certificato privato corrispondente ragione di eventuali contestazioni in alla chiave pubblica utilizzata (senza sede giudiziaria. il quale risulta pressoché impossibile Il Garante, esaminato il processo di decifrare i dati biometrici) viene con- firma, ha preliminarmente riafferma- servato da un Certificatore accredita- to quanto sostenuto dal Gruppo per la to per il rilascio di certificati di firma tutela dei dati personali ex art. 29 della digitale, che risulta essere anche il for- direttiva 95/46/Ce, il quale ritiene che nitore dell’intera soluzione di FEA gra- l’utilizzo di sistemi basati sull’impie- fometrica. I “codici di sblocco” di tale go di dispositivi in grado di rilevare le chiave privata vengono, invece, rila- caratteristiche “dinamiche” della firma sciati alla sola Banca proponente: sarà determini un trattamento di dati biome- quindi necessario l’apporto di entrambi trici di natura comportamentale e come i soggetti per procedere alla decifratura tale riconducibile nell’ambito di applica- dei dati biometrici legati al documento zione della disciplina di tutela dei dati sottoscritto. personali (cfr. documento di lavoro sulla Al contrario, invece, la procedura e biometria del 1° agosto 2003, Wp 80; gli accordi tra le parti prevedono che cfr. altresì Parere 3/2012 sugli svilup- la decifrazione dei dati biometrici e pi nelle tecnologie biometriche del 27 il relativo accesso “in chiaro” siano aprile 2012, WP 193; v. anche Provv. consentiti “esclusivamente nei casi Garante 31 gennaio 2013, cit.). previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti” mediante un Il Garante, poi, afferma la liceità del applicativo reso disponibile dal forni- trattamento posto in essere dalla banca tore della soluzione e specificamen- sottolineando sia il fatto che tale trat- te realizzato per permettere le varie analisi forensi necessarie alla corretta Il Garante, esaminato il processo verifica della firma. di firma,ha afferma la liceità del trattamento posto in essere dalla Il processo si conclude con la conserva- zione a norma (D.Lgs 82/2005 e Delib. banca sottolineando che tale CNIPA 11/04) dei documenti così for- mati che verranno mantenuti, nei limiti trattamento “non risulta connotato, delle finalità indicate, per il periodo di ancorché effettuato con strumenti tempo stabilito dalle disposizioni vigen- ti (art. 2220 cod. civ.; art. 119 del d.lgs. elettronici, da specifici ed evidenti n. 385/1993), fatta salva l’esigenza rischi per gli interessati” TEME 9/10.13 23
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