Il Tar Abruzzo, sezione Pescara, con sentenza n. 57/2016, ha chiarito un importante principio sul fronte degli appalti pubblici in sanità: non è legittimo, secondo il giudice amministrativo, escludere un’impresa aggiudicataria dalla fornitura in virtù di criteri non presenti nei documenti di gara ma emersi successivamente. Nel caso in esame un’azienda produttrice di siringhe, dopo essersi aggiudicata una fornitura presso una Asl regionale con il criterio del prezzo più basso, si è vista annullare l’aggiudicazione dopo una nota di chiarimento, emessa a pochi giorni dalla scadenza del bando, con cui si integravano i criteri di aggiudicazione fornendo indicazioni non presenti nel bando stesso. Secondo tale chiarimento, in sostanza, i prodotti offerti dall’azienda non avrebbero soddisfatto i requisiti di sicurezza necessari. Requisiti che però non comparivano nel bando di gara. Ragion per cui il ricorso dell’azienda esclusa è stato accolto, con la precisazione che “il principio di equivalenza deve risultare dalla legge di gara (la quale al più può essere impugnata nei termini ove con esso contrastante ma non integrata ex articolo 1339 c.c.) che non può neanche essere integrata sul punto con meri chiarimenti; e peraltro detto principio deve ritenersi non operante laddove i requisiti dei prodotti richiesti siano indicati in modo specifico e dettagliato come requisiti minimi.” In questo caso, insomma, si sarebbe dovuto o procedere prima dell’indizione della gara a un’istruttoria dettagliata su prodotti ed effettive esigenze della struttura, o annullare o revocare il bando, quindi procedere a una nuova gara secondo i nuovi criteri.
FARE online > Sentenze > Appalti in sanità, i criteri del bando non possono essere cambiati “in itinere”
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