Cambio di passo della giurisprudenza sui c.d. costi aziendali per la sicurezza.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha, infatti, stabilito che per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (18.4.2016), nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza non sia stato specificato nel bando, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante a regolarizzare l’offerta mediante il soccorso istruttorio (sentenza 27/7/2016 n. 20).

Tale sentenza, nei fatti, ribalta i principi enunciati dalle sentenze numero 3 e 9 adottate nel 2015 sempre dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.

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