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juris aula superficie di alluminio ed acciaio valutazione della Società appal- genza o malafede nell’esecu- guenza che in sede di formu- inferiore a quella dichiarata in tante abbiano in qualsiasi forma zione delle prestazioni affidate lazione del bando non può non sede di offerta (più precisamente commesso grave negligenza o dalla stazione appaltante che riconoscersi all’amministrazione “pari al 56% circa di quella malafede nell’esecuzione di bandisce la gara“. Nella fatti- la facoltà sopra indicata, onde totale”), al che si ovviava mediante precedenti prestazioni affidate specie, osserva il Tar, la stazione adeguare, integrandola, se del interventi integrativi, che tuttavia dalla Società appaltante stessa”, appaltante “non sembra che caso, la fattispecie normativa comportavano ritardi nella elencando poi, esemplificativa- abbia introdotto una condizione astratta alla fattispecie concreta, consegna con conseguente appli- mente, alcune ipotesi ricondu- di partecipazione ulteriore rispetto salvo il rispetto del limite della cazione di penali, contestate in cibili a detta fattispecie (rifiuto a quella stabilita dalla legge, logicità e ragionevolezza, limite sede civile”. La società Alfa impu- di ottemperare gli obblighi assunti, anche se, “nel bando di gara che nella specie non appare gnava quindi il provvedimento mancato riconoscimento di l’amministrazione appaltante affatto superato. Il riferimento di esclusione e, con motivi penalità, ecc.)”. Il provvedi- può autolimitare il proprio potere normativo alle ipotesi della aggiunti, il provvedimento di mento di esclusione, ad avviso discrezionale di apprezzamento “grave negligenza e della mala- aggiudicazione definitiva alla della ricorrente, sarebbe stato mediante apposite clausole, fede“ costituisce il riferimento società Beta, davanti al compe- inoltre “carente di motivazione, rientrando nella sua discrezio- a due ipotesi di “grave inadem- tente Tar per la violazione, in in violazione dell’art. 3 della L. nalità la fissazione di requisiti pimento“, nelle quali comunque particolare, dell’art. 38, primo 241/1990“ e “si fonderebbe su di partecipazione ad una gara si aggrava la lesione del rapporto comma, lett. f) del D.Lvo 12.4.2006, un presupposto inesistente, d’appalto diversi, ulteriori e più fiduciario. Se l’esclusione dalla n. 163, sostenendo, fra l’altro, quello del grave inadempimento restrittivi di quelli legali, salvo gara disposta dall’art. 38.1, lett.f) che “la lex specialis, prevedendo nell’esecuzione della precedente il limite della logicità e ragio- del D.Lvo 163/2006, secondo la l’esclusione di concorrenti respon- fornitura“, dal momento che la nevolezza dei requisiti richiesti giurisprudenza (C.S., sez. IV, sabili di “grave inadempimento”, stazione appaltante non aveva e della loro pertinenza e congruità 25.8.2006, n. 4999), non ha avrebbe introdotto una causa “risolto il contratto d’appalto, a fronte dello scopo perseguito“ carattere sanzionatorio, ma è di esclusione di portata più ampia ma avendo solo applicato una (C.S., sez. IV, 15.9.2006, n. 5377; prevista a presidio dell’elemento rispetto alle ipotesi di esclu- penale“. Il Collegio ha ritenuto TAR Lazio, Roma, sez I, 21.12.2005, fiduciario, la rilevanza di detto sione previste dall’art. 38 citato, la questione non fondata sulla n.14344). Ciò, in quanto, “in elemento non può non ridon- limitate ai casi di “grave negli- base proprio dell’art. 38, primo materia di requisiti di ammis- dare in senso espansivo relati- genza o malafede” nell’esecu- comma, lett. f) del D. Lgs. 163 sione alle gare d’appalto della vamente all’ambito delle cause zione delle prestazioni affidate del 12 aprile 2006 che “stabi- pubblica amministrazione, le comunque rientranti nella nozione dalla stazione appaltante”. lisce, tra l’altro, l’esclusione dalla norme regolatrici, sia comuni- di “grave inadempimento“ e La ricorrente contestava altresì partecipazione alle procedure tarie che interne, prevedono comportanti l’impossibilità di le previsioni “del Capitolato di affidamento delle conces- fattispecie elastiche, struttu- ulteriori rapporti con il concor- speciale d’oneri, di cui, in parti- sioni e degli appalti di lavori, rate su concetti non tassativi, rente che in precedenti situa- colare, quella contenuta nell’art. forniture e servizi dei soggetti ma indeterminati, che impli- zioni contrattuali si sia reso 7 che avrebbe stabilito l’auto- che “secondo motivata valuta- cano, per la loro definizione da responsabile verso la stessa matica esclusione dei concor- zione della stazione appaltante, parte dell’interprete, un rinvio stazione appaltante di compor- renti che “secondo motivata hanno commesso grave negli- alla realtà sociale“, con la conse- tamenti tali da far venir meno 36 TEME 10.08
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