Sulla valutazione tecnica della commissione giudicatrice ed il sindacato del Giudice Amministrativo
Un operatore economico chiede di conoscere quali siano i limiti del Giudice Amministrativo rispetto alla valutazione tecnica effettuata dalla Commissione valutatrice di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti, al fine di proporre eventuali ricorsi per dichiarare illegittima la valutazione stessa
Il quesito posto è complesso e richiede una puntuale riflessione sui singoli casi prospettati, anche se la giurisprudenza, con orientamento costante e consolidato, – ha definito importanti principi di riferimento. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5392 del 20.6.2025 ribadisce che le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità della lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza e illogicità,
l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti, la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità. La semplice sottovalutazione di un’offerta tecnica non è sindacabile se non si dimostrano errori valutativi rilevanti. Infatti la discrezionalità tecnica della commissione valutatrice si muove in un’area di attività dell’Amministrazione posta fra le certezze scientifiche e le certezze giuridiche, in altre parole fra il diritto e la tecnica.
Il TAR Toscana, sez. III, con sentenza n. 621 dell’1.4.2025 offre un esempio dell’intervento risolutivo del Giudice amministrativo che evidenzia, nel caso di specie, la manifesta illogicità dell’operato della commissione giudicatrice che ha formulato un identico giudizio a fronte di due offerte che avevano presentato tempistiche differenti. In particolare, era stata data la medesima valutazione di “ottimo” a due apparecchiature che raggiungevano però la temperatura di infusione al paziente di 37° C in tempi diversi, una in 30 secondi e l’altra in 35 secondi. Il Giudice ha ordinato la rivalutazione del punteggio assegnato all’offerta aggiudicataria demandando tale compito ad una commissione in diversa composizione. Tale scelta si rende opportuna ogniqualvolta “il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale”, essendo “preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, tutte le volte in cui il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3307 del 5.7.2017).
Si evidenzia, per inciso, come il cambio della composizione della commissione sopra disposto dal Giudice amministrativo sembri contrastare con l’articolo 93, comma 6 del D.Lgs 36/2023 che recita: “Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato
da un vizio di composizione della commissione”.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4250 del 19.5.2025 mostra, invece, come il controllo del Giudice sia pieno, penetrante, effettivo ma non sostitutivo della Pubblica Amministrazione. Infatti, di fronte ad una verificazione del Piano Economico e Finanziario di una concessione di un Comune dove il costo della merce risultava particolarmente contenuto “perché correlato ad un acquisto effettuato a stock” e dove si attestava inoltre che “la posizione finanziaria di breve periodo sia in grado di sostenere i debiti di breve periodo”, il Consiglio di Stato si è limitato a verificare la ragionevolezza e la coerenza dell’iter logico delle argomentazioni dell’amministrazione, fermandosi quando il risultato cui è giunta è uno di quelli possibili dall’opinabilità della scienza.
Pertanto, rispondendo in sintesi all’operatore economico, fermo restando la complessità della materia trattata, il ricorso al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione o una rivalutazione dei punteggi risulta opportuno qualora si possa dimostrare che le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice siano palesemente illogiche, irragionevoli, inattendibili, incoerenti.
Rubrica pubblicata su TEME 9-10/2025

