Agenzia delle Entrate: Chiarimenti sulla imposta di bollo in caso di Procedura Aperta

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all’articolo 1, stabilisce “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. L’articolo 2, comma 1 prevede che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. (…..) … l’articolo 32, comma 14 del più volte citato decreto legislativo stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata (…)ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Inoltre, si richiama la risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 in cui si afferma che il “…documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale (…).

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”.

Per le suesposte considerazioni, conformemente a quanto affermato si ritiene che i contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali indicate nel presente istanza, sono soggetti al tributo fin dall’origine in forza dell’articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio. Per quanto concerne, invece, il quesito di cui al punto sub 5) si fa presente che l’articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato D.P.R. n. 642 del 1972 precisa che “il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata”.

Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che, le scritture private devono essere assoggettate all’imposta di bollo per ogni foglio nella misura di euro 16,00.

(Fonte Agenzia delle Entrate)

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