Centrali di committenza e Centrale unica di progettazione: verso la nuova legge di Bilancio

Il Ddl “Bilancio” per l’anno a venire, in questi giorni nel pieno della bagarre parlamentare, contiene alcune importanti modifiche alla disciplina degli appalti pubblici: partiamo dall’art. 16 (ancora provvisorio, ovviamente), che prevede una correzione di non poco rilievo al Codice dei contratti 50/2016, e in particolare all’art. 17.

In attesa della “qualificazione”, ecco le Centrali

Infatti vi si vorrebbe sostituire il comma 5 con la seguente formulazione “In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”.

Una scelta più ristretta per i comuni non capoluogo

Insomma, nelle more di una più dettagliata regolamentazione applicativa (un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad hoc era atteso già entro 2 anni fa…), le centrali di committenza andrebbero di fatto a coincidere con il territorio di province e Città metropolitane, e i comuni non capoluogo vi dovrebbero ricorrere. Ricordiamo anche che al comma 4 del medesimo dlgs 50/2016 è prevista per i comuni non capoluogo di provincia la possibilità di procedere: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Centrale di Progettazione

Al provvisorio art. 117 è poi contenuta un’altra previsione importante: a partire dal 1° gennaio 2019 prevede una “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” che, con una dotazione di 100 milioni di euro/anno e un massimo di 300 unità di personale, avrà il compito di svolgere le seguenti attività: progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata; predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività; valutazione economica e finanziaria del singolo intervento; assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

Ddl per Bilancio

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