Disinfettanti: il Ministero fa chiarezza in una nota

“Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi – e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo”.

 

Il Ministero della Salute, Direzione Generale dei Dispositivi medici  e del servizio farmaceutico, ha diramato il 20 febbraio scorso una nota in cui fa chiarezza sull’etichettatura e sul regime autorizzativo dei prodotti disinfettanti, esplicitando anche opportune delucidazioni terminologiche.

La nota del 20 febbraio

L’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 –vi si legge- definisce i biocidi come “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.”

I biocidi

I biocidi, come si evince dall’etimologia della parola, sono sostanze che distruggono gli organismi nocivi o comunque, nell’ampia definizione del regolamento, li rendono innocui attraverso processi chimici/biologici, con esclusione dell’azione meccanica o fisica. L’articolo 2.1 del regolamento (CE) n.648/2004 in materia di detergenti definisce tali “qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia “laddove per “sostanza” si intendono “ gli elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione…” mentre per “lavaggio” la “pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure e “pulizia” indica “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”.

I detergenti

I detergenti sono prodotti composti di sostanze chimiche che agiscono fisicamente o meccanicamente per la rimozione di “depositi indesiderati” (sporco), esercitano una mera azione meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata e che, nell’ambito di tale funzione, possono anche esplicare azione igienizzante. Tuttavia, attribuire a prodotti detergenti, nel generico contesto delle proprietà igienizzanti ammesse, specifici effetti (ancorché attraverso azione meccanica) nei confronti di germi e batteri potrebbe creare nel consumatore una falsa aspettativa nei confronti del prodotto. La presenza di indicazioni sulle modalità di azione del prodotto aiuta a rendere più chiaro il contesto.

Necessaria autorizzazione

A tal fine si evidenzia che: “Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi – e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo”.

 

Nota 20 febbraio

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