Il chiarimento del Mit: parere 3869 dell’11 dicembre 2025, sul ruolo e responsabilità del Rup della stazione appaltante qualificata delegata.
Con il parere dell’11 dicembre 2025, n.3869 il MIT torna sulla questione dei rapporti tra stazione appaltante qualificata, delegata per svolgimento di attività di committenza, e stazione appaltante non qualificata in relazione alla problematica della nomina/individuazione del Rup dell’intervento.
Quesito:
Una stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti può nominare autonomamente, per ogni procedura presa in carico, un Rup per la fase di affidamento (che, quindi, assumerebbe i compiti di cui all’art. 7 dell’All. I.2) oppure deve nominare (…) un responsabile di procedimento per la fase di affidamento con compiti meramente istruttori, in analogia alla L. 241/1990.
Risposta:
L’ufficio di supporto risponde chiaramente che la procedura “contrattuale” delegata deve comunque avere un unico Rup nominato nella stazione appaltante qualificata. Perché, quando una stazione appaltante svolge procedure di gara in delega, per conto di altre amministrazioni, si determina una duplicità di figure, ossia il Rup della stazione appaltante delegata e il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria. Ovviamente non si tratta di una “duplicità” di figure perché le funzioni ed i compiti sono completamente diversi. La Stazione d’appalto qualificata deve, dunque, nominare un proprio Rup che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega, che dovrà coordinarsi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente

