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news Secondo interpretazione logica, non si può pretendere il possesso, da parte di ogni membro, delle cognizioni tecnico-scientifiche per valutare ogni aspetto potenzialmente includibile nell’ambito di un progetto che richiede, per il tema affrontato e trattato, cognizioni e conoscenze del tutto diverse. E ciò perché rimane sempre aperta la possibilità per la stazione appaltante di affiancare, all’uopo, la commissione con uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza professionale nel circoscritto settore in cui l’organo collegiale viene eventualmente a necessitare di supporto (TAR Lazio-Roma n. 5035/2009). REQUISTI RAGIONEVOLI Secondo consolidati principi giurisprudenziali, fatti propri dall’Autorità di vigilanza sui contratti, la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara. Secondo l’Autorità, è illegittima la richiesta di iscrizione alla CCIA da almeno 10 anni, ed è ammissibile la richiesta di un fatturato pregresso, conseguito nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo a base d’asta (importo totale, se relativo a contratto pluriennale) (Parere n. 59/2009). AUTOTUTELA ANCHE DOPO L’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE É legittima l’esclusione del concorrente da parte della stazione appaltante che, a seguito di esposto intervenuto dopo l’apertura delle offerte economiche, ha accertato la produzione di campioni privi di caratteristica essenziale richiesta dal capitolato speciale (nella fattispecie relativa alla fornitura di dispositivi medici) (Consiglio di Stato, n.3300/2009). LEGITTIMO IL CRITERIO DI ESCLUSIONE RELATIVO AL “COLLEGAMENTO” TRA IMPRESE Lo dichiara la Corte di giustizia europea (sentenza 19.5.2009 - causa C-538/07), anche se si tratta di una causa di esclusione “nazionale”, non espressamente prevista dalla direttiva appalti. La misura nazionale è legittima perché finalizzata a tutelare parità di trattamento e trasparenza, principi - questi - immanenti all’ordinamento comunitario. TEME 6.09 41
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