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juris aula Rassegna giurisprudenziale in collaborazione con Come affermato di recente da quindi nella predisposizio- 2006, n. 163) legittimità la conformità a questa Sezione (con la sen- ne della documentazione di legge anche di una sola di tenza n. 5421 del 3 ottobre gara) quanto nella fase della Tratte da Consiglio di Stato, esse”, e che “risultava “paci- 2011, richiamata dalle parti, formulazione dell’offerta eco- Sez. III, 20 dicembre 2011, fica” e non “trascurabile” la ed anche con la sentenza n. nomica. n. 6677, Carestream Health circostanza che la società 4330 del 15 luglio 2011), (cfr. artt. 86, comma 3-bis e Italia S.r.l. contro l’Azienda ricorrente aveva omesso di l’art. 86, comma 3 bis, e l’art. 87, comma 4 d.lgs. 12 aprile Ospedaliero Universitaria indicare nella propria offerta 87, comma 4, del Codice dei 2006, n. 163) Santa Maria della Misericor- gli oneri per la sicurezza da Contratti Pubblici impongo- dia di Udine, nei confronti di rischio specifico. Con la con- no, anche per gli appalti di Negli atti di gara devono Esaote S.p.A. seguenza che “correttamente servizi e forniture, la speci- essere specificamente indica- la stazione appaltante, una fica indicazione nell’offerta ti, separatamente dall’impor- Alfa partecipava alla proce- volta resasi conto della man- economica di tutti i costi to dell’appalto posto a base dura ristretta indetta dall’A- cata indicazione nell’offerta relativi alla sicurezza. In par- d’asta, i costi relativi alla zienda Ospedaliera Universi- economica della ricorrente ticolare gli oneri della sicu- sicurezza derivanti dalla valu- taria per l’affidamento della dei costi da rischio (azienda- rezza – sia nel comparto dei tazione delle interferenze, fornitura ed installazione di le) specifico, ne ha disposto lavori che in quelli dei servizi per i quali è precluso qual- sistemi multidisciplinari di l’esclusione ed aggiudicato e delle forniture – devono siasi ribasso (art. 86, comma archiviazione, trasmissione e la gara a favore della società essere distinti tra oneri, non 3-bis. e comma 3-ter, del d. visualizzazione di immagini [Beta].”. soggetti a ribasso, finalizza- lgs. n. 163/2006), trattando- diagnostiche (PACS), con- Beta ha impugnato la deci- ti all’eliminazione dei rischi si di costi ritenuti necessa- seguendo l’aggiudicazione sione del Tar davanti al Con- da interferenze (che devono ri per la tutela dei soggetti provvisoria. siglio di Stato per diversi essere quantificati dalla sta- interessati. Gli atti di gara La società veniva però esclusa motivi. zione appaltante nel DUVRI) devono poi prevedere che, dalla gara “per aver indicato Da una parte, in merito ed oneri concernenti i costi nell’offerta economica, siano nella sua offerta un canone all’asserita omessa indica- specifici connessi con l’atti- indicati gli altri oneri per la WSD2 non univoco, in dif- zione degli oneri di sicurezza, vità delle imprese che devo- sicurezza (da rischio specifi- formità di quanto disposto osserva che “non solo, nella no essere indicati dalle stesse co) che sono variabili perché dagli artt. 5 e 6 delle norme sua offerta, aveva espressa- nelle rispettive offerte, con il legati all’offerta economica di partecipazione, nonché per mente indicato l’ammontare conseguente onere per la sta- delle imprese partecipanti l’omessa esplicitazione degli esatto dei costi per la sicurez- zione appaltante di valutarne alla gara. (..) A loro volta le oneri per la sicurezza da za per rischio da interferenza la congruità (anche al di fuori imprese partecipanti devono rischio specifico” con conte- (quantificati dalla stazione del procedimento di verifica includere necessariamente stuale individuazione in Beta appaltante in € 9.640,00) delle offerte anomale) rispet- nella loro offerta sia gli oneri quale migliore offerente. ma aveva altresì dichiarato to all’entità ed alle caratte- di sicurezza per le interferen- Alfa proponeva quindi ricor- di aver tenuto conto, nella ristiche del lavoro, servizio o ze (nella esatta misura pre- so davanti al competente Tar formulazione del prezzo fornitura. determinata dalla stazione contro il provvedimento di offerto, dei costi per la sicu- (cfr. artt. 86, comma 3 bis e appaltante), sia gli altri oneri esclusione e aggiudicazione rezza per rischio specifico”, 87, comma 4 d.lgs. 12 aprile di sicurezza da rischio speci- a Beta e, successivamnte, per cui “l’’indicazione fornita 2006, n. 163) fico (o aziendali) la cui misu- motivi aggiunti per ottenere non poteva quindi consentire ra può variare in relazione al la dichiarazione di inefficacia l’immediata ed automatica L’art. 86, comma 3-bis, e contenuto dell’offerta eco- del contratto nel frattempo esclusione dalla procedura, l’art. 87, comma 4, del d. lgs. nomica, trattandosi di costi stipulato. essendo stata rispettata sia n. 163 del 2006 impongono il cui ammontare è determi- Il Tar respingeva il ricorso la normativa generale sia la la specifica stima ed indica- nato da ciascun concorrente ritenendo che “quando un lex specialis di gara”. zione di tutti i costi relativi in relazione alle altre voci di provvedimento d’esclusione Dall’altra, aggiunge che “poi- alla sicurezza, tanto nella costo dell’offerta. è sorretto da due distinte ché i costi per la sicurezza da fase della “predisposizio- (cfr. art. 86, comma 3-bis e ed autonome motivazioni “è rischio specifico (o aziendali) ne delle gare di appalto” (e comma 3-ter d.lgs. 12 aprile sufficiente a sorreggerne la costituiscono una componen- 40 TEME 2.12