Page 43 - TEME_2012-02-Febbraio
P. 43
juris aula te dell’offerta economica che parto dei lavori che in quelli che, nell’offerta economica, nato l’esclusione dalla gara è valutabile in sede di veri- dei servizi e delle forniture siano indicati gli altri oneri dell’appellante, risultando fica dell’anomalia, tali costi – devono essere distinti tra per la sicurezza (da rischio tale offerta, come pure affer- dovevano essere ricompresi oneri, non soggetti a ribasso, specifico) che sono variabili mato nella sentenza appella- nell’offerta economica ma finalizzati all’eliminazione dei perché legati all’offerta eco- ta, incompleta sotto un pro- non era affatto necessaria, rischi da interferenze (che nomica delle imprese parte- filo particolarmente rilevante, tanto meno a pena di esclu- devono essere quantificati cipanti alla gara. (..) A loro alla luce della natura costi- sione, la loro esatta quan- dalla stazione appaltante nel volta le imprese partecipanti tuzionalmente sensibile degli tificazione in tale offerta. DUVRI) ed oneri concernenti devono includere necessa- interessi protetti (in termini In conseguenza l’ammini- i costi specifici connessi con riamente nella loro offerta fra le più recenti: Consiglio strazione avrebbe potuto (al l’attività delle imprese che sia gli oneri di sicurezza per di Stato, Sez. III n. 4330 del più) aprire un procedimen- devono essere indicati dalle le interferenze (nella esatta 15 luglio 2011 cit.; Sez. V, n. to di verifica dell’anomalia stesse nelle rispettive offer- misura predeterminata dalla 17 del 21 gennaio 2011)”. dell’offerta ma non poteva di te, con il conseguente onere stazione appaltante), sia gli certo escluderla dalla gara. per la stazione appaltante di altri oneri di sicurezza da Va, infine, considerato, con- Nell’ipotesi in cui le norme valutarne la congruità (anche rischio specifico (o azienda- clude il Collegio, che “la di partecipazione fossero al di fuori del procedimento li) la cui misura può variare richiesta di indicare sepa- poi interpretate nel senso di di verifica delle offerte ano- in relazione al contenuto ratamente (dal corrispetti- imporre, a pena di esclusio- male) rispetto all’entità ed dell’offerta economica, trat- vo offerto per l’esecuzione ne, la quantificazione in sede alle caratteristiche del lavoro, tandosi di costi il cui ammon- della prestazione) i costi per di offerta (anche) dei costi di servizio o fornitura”. tare è determinato da ciascun la sicurezza risponde anche sicurezza da rischio specifico, Ne deriva che “l’art. 86, concorrente in relazione alle alla finalità di consenti- tali disposizioni, aggiunge comma 3-bis, e l’art. 87, altre voci di costo dell’offer- re alla stazione appaltante Carestream, si devono rite- comma 4, del d. lgs. n. 163 ta”. di verificare la congruità e nere illegittime anche per del 2006 impongono la spe- l’attendibilità dell’offerta” e il contrasto con la Direttiva cifica stima ed indicazione di Nella fattispecie, prosegue il che l’Amministrazione non 2004/18/CE che prevede la tutti i costi relativi alla sicu- Consiglio di Stato, Alfa “si era avrebbe comunque “potuto richiesta di precisazioni scrit- rezza, tanto nella fase della limitata ad indicare nella sua consentire alla Carestream di te per il caso di offerte che “predisposizione delle gare offerta economica gli oneri di poter specificare l’ammonta- appaiono anomale”. di appalto” (e quindi nella sicurezza per le interferenze re dei costi di sicurezza dopo Il Consiglio di Stato ha riget- predisposizione della docu- (nella misura predeterminata l’apertura delle buste con- tato l’appello così proposto mentazione di gara) quanto dalla stazione appaltante) ma tenenti l’offerta economica, sulla base delle seguenti con- nella fase della formulazio- non aveva anche quantificato o in sede di verifica, in con- siderazioni: “come affermato ne dell’offerta economica” gli altri oneri di sicurezza da traddittorio, dell’eventuale di recente da questa Sezione , per cui “negli atti di gara, rischio specifico (o azienda- anomalia dell’offerta, perché (con la sentenza n. 5421 del devono essere specificamen- li) che avrebbe dovuto inve- così facendo, come giusta- 3 ottobre 2011, richiama- te indicati, separatamente ce quantificare, in rapporto mente osservato dal T.A.R., ta dalle parti, ed anche con dall’importo dell’appalto alla sua offerta economica, avrebbe determinato una la sentenza n. 4330 del 15 posto a base d’asta, i costi sia per quanto indicato nelle “lesione della par condicio luglio 2011), l’art. 86, comma relativi alla sicurezza deri- richiamate (ed inderogabi- tra i concorrenti”, consenten- 3 bis, e l’art. 87, comma 4, del vanti dalla valutazione delle li) disposizioni normative do “l’integrazione postuma Codice dei Contratti Pubbli- interferenze, per i quali è sia perché anche le regole di un’offerta originariamente ci impongono, anche per gli precluso qualsiasi ribasso (art. di gara (agli articoli 5 e 6) incompleta in palese viola- appalti di servizi e fornitu- 86, comma 3-bis. e comma espressamente prevedevano zione delle disposizioni della re, la specifica indicazione 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006), tale necessaria indicazione” lex specialis di gara”. Per tali nell’offerta economica di trattandosi di costi ritenu- e, di conseguenza, “l’omessa ragioni non sussiste nemme- tutti i costi relativi alla sicu- ti necessari per la tutela dei indicazione di un elemento no il lamentato contrasto del rezza. In particolare gli oneri soggetti interessati. Gli atti necessario dell’offerta eco- provvedimento di esclusione della sicurezza – sia nel com- di gara devono poi prevedere nomica ha quindi determi- con la Direttiva 2004/18/CE”. 41 TEME 2.12
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48