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gli esperti rispondono Sulla composizione della commissione giudicatrice Un nostro lettore chiede chiarimenti sul numero dei membri della commissione giudicatrice. Monica Piovi La disposizione da esaminare conseguenza che è illegittima, pio non appare assoluto, nel Piero Fidanza è quella contenuta nel secon- con effetti vizianti dell’intero senso che possono prevedersi PA Consultant do comma dell’art. 84 del D. procedimento, la commissio- dei correttivi (…), va osservato Lgs. n. 163/2006, rubricato ne che opera con la parteci- che nel caso di specie il bando “Commissione giudicatrice pazione di un numero pari di nulla prevedeva, determinan- nel caso di aggiudicazione con membri…”. do in questo modo quella pos- il criterio dell’offerta econo- In linea con la pronuncia sibilità di stallo valutativo che micamente più vantaggiosa” del TAR del Lazio anche il il principio del numero dispari che recita “La commissione, TAR della Toscana (v. T.A.R. dei componenti della commis- nominata dall’organo della Toscana, sez. I, 3.2.2012, n. sione aggiudicatrice tende ad stazione appaltante compe- 245) ha ribadito la necessità evitare”. In tal senso si veda tente ad effettuare la scelta che la commissione giudi- anche la pronuncia n. 4862 del soggetto affidatario del catrice sia composta da un del 30.8.2011 del Consiglio contratto, è composta da un numero di membri dispari. di Stato. Nel passaggio più numero dispari di componenti, Si trattava, in particolare di significativo della sentenza in numero massimo di cinque, una commissione formata si legge: “In ordine al numero esperti nello specifico settore da cinque membri compreso dei membri della commissio- cui si riferisce l’oggetto del il Presidente (da computar- ne aggiudicatrice di una gara si tra i partecipanti; cfr. TAR contratto.” Come si vede, la pubblica (..), il principio che norma prevede espressamen- Piemonte, sez. I, 16/07/2010, sorregge tale composizione ha n. 3132), tutti partecipan- te che il numero dei com- ti alle decisioni del collegio. carattere di principio genera- ponenti della commissione (cfr. Consiglio di Stato, sez. le dell’ordinamento giuridico debba essere dispari. V, 20/12/ 2011 n. 6701). come attualmente esistente La sussistenza dell’obbligo Sulla base dello stesso prin- e tende a far sì che, …la com- è confermata anche dalla cipio il TAR del Lazio, sez. I, missione possa, con il principio giurisprudenza più recente con la pronuncia n. 1321 del della maggioranza, riuscire (v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9.2.2012 ha ritenuto illegit- ad esprimere una valutazio- 28.1.2012 n. 933). tima la composizione di una ne e non restare bloccata da In particolare il TAR del Lazio, Commissione giudicatrice un pareggio che non farebbe chiamato a decidere se la composta da quattro membri conseguire all’amministra- commissione di gara possa e dal segretario verbalizzante, zione procedente il risultato essere costituita da sei mem- essendo quest’ultimo privo della cura concreta e celere dei bri e quindi da un numero pari del diritto di voto. Il collegio, interessi pubblici ad essa com- di componenti, ha concluso però, ha poi specificato che messi. Certamente, il principio che “le commissioni giudi- il principio della composizio- non è assoluto, in quanto pos- catrici delle gare indette per ne dispari delle commissioni sono prevedersi dei correttivi, l’aggiudicazione di appalti con non è da ritenersi assoluto, in in caso di parità di votazioni, la Pubblica Amministrazione quanto la lex specialis di gara come quello della prevalenza devono essere necessaria- può prevedere dei correttivi del voto del presidente ovvero mente composte da un nume- in caso di parità di votazioni altri meccanismi procedurali ro dispari di membri onde – come quello della preva- idonei a risolvere l’eventualità assicurare la funzionalità del lenza del voto del Presidente di una pari valenza di valuta- principio maggioritario, con la -: “ premesso che tale princi- zioni contrapposte.”. 42 TEME 3.12
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