Page 43 - TEME_2012-07_8-LuglioAgosto
P. 43
juris aula afferma il Tar, “deve rammentarsi che caso contrario avrebbe violato il prin- offerte anomale è sufficientemente la giurisprudenza amministrativa ha cipio di continuità della gara, secondo espressa anche per relationem alle più volte escluso l’inderogabilità del il quale non è ammessa la rinnovazio- giustificazioni rese dall’impresa offe- costo orario medio della manodopera ne delle operazioni di gara (in questo rente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, fissato nelle tabelle FISE, attribuen- caso l’ammissione all’apertura delle sez. V 23 novembre 2010, n.8148; do natura meramente ricognitiva al offerte economiche) una volta che TAR Emilia Romagna Bologna Sez. decreto ministeriale che le approva queste sono state completate (Cons. I 26 marzo 2010, n. 2823). A ciò si ed affermando che, viceversa, deve di Stato, sez. V, 13 giugno 1998, n. aggiunge che la verifica di anomalia consentirsi all’impresa offerente di 831)”. non ha per oggetto la ricerca di spe- rendere giustificazioni in ordine al 3. Con ricorso per motivi aggiunti Beta cifiche e singole inesattezze miran- costo del lavoro inferiore ai minimi ha eccepito inoltre che l’offerta do, invece, ad accertare se l’offerta, retributivi tabellari, così rimettendo dell’aggiudicataria risultava contrad- nel suo complesso, sia attendibile e al giudizio della commissione la stima dittoria per il contrasto “tra le “ore se dia o meno affidamento di una della congruità di tali giustificazioni mensili assicurate per l’esecuzione dei corretta esecuzione (Cons. St., sez. (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 servizi periodici” indicate nell’offerta VI 11 dicembre 2001, n. 6217; Cons. ottobre 2002, n. 5497; Id., sez. V, 23 tecnica e quelle indicate nell’offerta St. Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4323; agosto 2006, n. 4949; TAR Lazio, sez. economica”. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I-bis, 22 dicembre 2006, n. 15610; 3.1. Il Tar ha rigettato anche il ricorso per II, 2 novembre 2011, n. 752)”. In T.A.R. Puglia, Bari, 9 settembre 2009, motivi aggiunti di Beta perché “non merito a tale valutazione, sulla base n. 2061)”. può ritenersi che tra l’offerta tecnica delle valutazioni della CTU esperita in 2. Il Consorzio Alfa ha proposto a sua e quella economica della controinte- corso di causa, il Collegio ha modo volta ricorso incidentale con il quale ressata sussista un insanabile contra- di verificare che “ il costo annuo del ha impugnato l’ammissione della sto quanto piuttosto un mero errore personale, calcolato sulla base dei ricorrente alla valutazione dell’offer- materiale nell’indicazione delle ore dati di fatto indicati in offerta dal ta economica perché “secondo l’art. relative ai servizi periodici contenu- Consorzio aggiudicatario è superio- 47 del capitolato speciale d’appalto, ta nell’offerta economica. In merito re a quello indicato in offerta per un infatti, era previsto uno sbarramento soccorre la regola di interpretazione totale di euro 99.001,11” ed è quindi minimo per l’accesso alla graduato- sistematica previste dall’art. 1363 “tale da superare di gran lunga l’utile ria finale di 32/50 punti nella valu- c.c., secondo il quale occorre proce- annuale dichiarato (euro 27.514,80)”, tazione dell’offerta tecnica. Secondo dere alla interpretazione della singole derivandone che “tale discordanza il Consorzio vincitore la stazione clausole per mezzo delle altre clauso- macroscopica non può essere giu- appaltante avrebbe dovuto rettificare le contrattuali, attribuendo ad ognu- stificata con riferimento allo scopo il punteggio attribuito all’aggiudica- na il significato che risulta dal com- mutualistico della controinteressata taria (0,31 punti) per la voce dell’of- plesso dell’atto. Nel merito occorre in quanto tale finalità non giustifica ferta tecnica “ore mensili assicurate infatti rilevare che sia l’indicazione lo svolgimento di attività in perdita. per l’esecuzione dei servizi periodici” del personale che l’offerta econo- Deve quindi concludersi che l’offerta, in quanto le ore offerte non sareb- mica rendono del tutto ragionevole nel suo complesso, non è attendibile bero quelle indicate dalla stazione ritenere che la controinteressata e non dà affidamento di una corret- appaltante (565, 59) bensì 81.445,61, abbia valuto proporre una consistente ta esecuzione (Cons. St., sez. VI 11 come risulterebbe dall’analisi dei costi quantità di ore per i servizi periodici, dicembre 2001, n. 6217; Cons St. Sez. allegata all’offerta economica”. che costituiscono parte importante V, 29 luglio 2003, n. 4323). In defini- 2.1. Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso dell’offerta economica”. tiva quindi l’aggiudicazione della gara incidentale così proposto ritenen- 4. Il Tar accoglie invece il ricorso rite- va annullata”. do, in particolare, che “la stazione nendo fondato il primo motivo di appaltante non poteva effettuare ricorso di Beta nella parte in cui una nuova valutazione dell’offerta contesta l’insostenibilità economica tecnica, dopo aver aperto le buste dell’offerta Alfa nel suo comples- dell’offerta economica e sulla base so perché “in primo luogo occorre dei dati risultanti da quest’ultima. In rammentare che la verifica delle 41 TEME 7/8.12
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48