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juris aula Rassegna giurisprudenziale in collaborazione con 1. La stazione appaltante non poteva 4. La verifica delle offerte anomale è Ospedale Niguarda Ca’ Granda, nei con- effettuare una nuova valutazione sufficientemente espressa anche fronti di Consorzio lombardo Cooperative dell’offerta tecnica, dopo aver aperto per relationem alle giustificazio- di Produzione lavoro e servizi Co.Lo.Coop. le buste dell’offerta economica e sulla ni rese dall’impresa offerente (cfr., e Nigra Servizi Integrati base dei dati risultanti da quest’ulti- tra le tante, Cons. Stato, sez. V 23 ma. In caso contrario avrebbe violato novembre 2010, n.8148; TAR Emilia 1. L’Azienda Ospedaliera aggiudicava il principio di continuità della gara, Romagna Bologna Sez. I 26 marzo al Consorzio Alfa la gara indetta con secondo il quale non è ammessa la 2010, n.2823). A ciò si aggiunge procedura aperta per l’affidamento rinnovazione delle operazioni di gara che la verifica di anomalia non ha del contratto triennale per l’esecu- (in questo caso l’ammissione all’aper- per oggetto la ricerca di specifiche zione del “servizio di pulizia, sanifi- tura delle offerte economiche) una e singole inesattezze mirando, inve- cazione e disinfestazione”. Beta ha volta che queste sono state comple- ce, ad accertare se l’offerta, nel suo impugnato, quindi, davanti al com- tate (Cons. di Stato, sez. V, 13 giugno complesso, sia attendibile e se dia petente Tar gli atti di ammissione del 1998, n. 831). (cfr. art. 2, comma 1 o meno affidamento di una corret- Consorzio aggiudicatario eccependo, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ta esecuzione (Cons. St., sez. VI 11 tra l’altro, a) la modifica inammissibi- 2. Secondo la giurisprudenza, mentre dicembre 2001, n. 6217; Cons. St. le dell’offerta Alfa ritenuta anomala l’offerta è immodificabile, modifi- Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4323; TAR a causa del mancato rispetto delle cabili sono le giustificazioni, e sono Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 2 tabelle FISE; b) l’insostenibilità della ammesse sia quelle sopravvenute novembre 2011, n. 752). (cfr. art. 88, valutazione di anomalia dell’offerta che quelle tra sottostime e sovra- comma 7 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) della stessa Alfa per incongruità dei stime, (Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.09, 5. Non può ritenersi che, nell’ipotesi costi della manodopera dovuti al n.3146). Inoltre in sede di giustifica- di divergenza tra l’offerta tecnica e mancato rispetto delle tabelle FISE; zioni è consentito addurre la possibi- quella economica, “sussista un insa- c) l’insostenibilità economica dell’of- ferta Alfa nel suo complesso. nabile contrasto quanto piuttosto un lità di sgravi sul costo del personale, mero errore materiale nell’indicazione 1. 1. Il Collegio ha respinto il ricorso nella ancorché non dedotti in sede di offer- delle ore relative ai servizi periodici parte in cui ritiene che Alfa avesse ta (Cons. Stato, VI, 3146/09). (cfr. art. contenuta nell’offerta economica. In modificato in modo inammissibile 87, comma 1 d.lgs. 12 aprile 2006, n. merito soccorre la regola di interpre- l’offerta e che l’anomalia sussistesse 163) tazione sistematica prevista dall’art. a causa del mancato rispetto delle 3. La giurisprudenza amministrativa ha 1363 c.c., secondo il quale occorre tabelle FISE. In particolare, afferma il più volte escluso l’inderogabilità del procedere alla interpretazione della Collegio, “conviene al riguardo ram- costo orario medio della manodopera singole clausole per mezzo delle altre mentare, con riferimento al primo fissato nelle tabelle FISE, attribuen- clausole contrattuali, attribuendo profilo, che, secondo la giurispruden- do natura meramente ricognitiva al ad ognuna il significato che risulta za, mentre l’offerta è immodificabile, decreto ministeriale che le approva dal complesso dell’atto. Nel merito modificabili sono le giustificazioni, ed affermando che, viceversa, deve occorre infatti rilevare che sia l’in- e sono ammesse sia quelle soprav- consentirsi all’impresa offerente di dicazione del personale che l’offerta venute che quelle tra sottostime rendere giustificazioni in ordine al economica rendono del tutto ragio- e sovrastime, (Cons. Stato, Sez. VI, costo del lavoro inferiore ai minimi nevole ritenere che- nella fattispe- 21.5.09, n. 3146). Inoltre in sede di retributivi tabellari, così rimettendo cie- la controinteressata abbia voluto giustificazioni è consentito addurre la al giudizio della commissione la stima proporre una consistente quantità di possibilità di sgravi sul costo del per- della congruità di tali giustificazioni ore per i servizi periodici, che costi- sonale, ancorché non dedotti in sede (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 tuiscono parte importante dell’offerta di offerta (Cons. Stato, VI, 3146/09)”. ottobre 2002, n. 5497; Id., sez. V, 23 economica. (cfr. art. 2, comma 4 d. lgs. 1.2. Il Tar respinge il ricorso anche per agosto 2006, n. 4949; TAR Lazio, sez. 12 aprile 2006, n. 163) la parte in cui contesta l’insosteni- I-bis, 22 dicembre 2006, n. 15610; bilità della valutazione di anomalia T.A.R. Puglia, Bari, 9 settembre 2009, Tratte da Tar Lombardia-Milano, Sez. dell’offerta per incongruità dei costi n. 2061). (cfr. art. 86, comma 3 bis I, 20 marzo 2012, n. 876, Dussmann della manodopera dovuti al manca- d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) Service S.r.l. contro Azienda Ospedaliera to rispetto delle tabelle FISE. Infatti, 40 TEME 7/8.12