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spesa sanitaria La digitalizzazione della Pubblica amministrazione L’art. 6 del Decreto Legge Sviluppo-bis (D.L. n. è pronunciata precisando che la stipulazione del Antonia Sarno 179/2012, così come modificato dalla Legge di contratto conseguente all’atto di aggiudicazione Studio Legale Sarno conversione n. 221/2012), imponendo un’acce- può assumere, a seconda delle disposizioni di Avellino lerazione nel processo di digitalizzazione della volta in volta applicabili, le forme: pubblica amministrazione voluto (come precisato a) di atto pubblico notarile informatico, ai sensi nelle premesse della norma stessa) per soddisfare della legge sull’ordinamento del notariato e la straordinaria necessità ed urgenza di emanare degli archivi notarili; ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo b pubblica amministrativa, con modalità elettroni- dell’economia e della cultura digitali, ha introdotto ca secondo le norme vigenti per ciascuna sta- rilevanti novità in tema di attività contrattuale della zione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante P.A. Ha infatti disposto che: “ il contratto è stipulato dell’amministrazione aggiudicatrice; a pena di nullità, con atto pubblico notarile infor- c) scrittura privata, per la quale resta ammissibi- matico, ovvero, in modalità elettronica secondo le le la forma cartacea e le forme equipollenti norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, ammesse dall’ordinamento. in forma pubblica amministrativa a cura dell’Uffi- ciale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice Invero la formulazione usata dal legislatore, lad- dove la norma recita: “… in modalità elettronica o mediante scrittura privata”. La finalità del legisla- secondo le norme vigenti per ciascuna stazione tore è ovviamente quella di dematerializzare l’in- appaltante..” non essendo delle più felici in termi- tera attività contrattuale della PA nella continuità ni di chiarezza espositiva,( caso purtroppo non di un percorso, già chiaramente tracciato ormai raro nella recente produzione normativa in tema da tempo, che impone la sempre maggiore diffu- di appalti pubblici di beni e servizi), lascia qual- sione dello strumento informatico con gli indubbi che dubbio nonostante la precisazione dell’AVCP vantaggi che ciò comporta. In realtà, è il caso di innanzi riassunta. A conferma di ciò, sulla mate- osservare che già con gli acquisti sul mercato ria è intervenuta anche la Corte dei conti sez. elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) Lombardia, che con parere n.97 del 18 marzo c’è stata un’anticipazione del processo di cui si scorso, richiamando anche la legge di contabi- parla. La procedura informatizzata prevista per la lità dello stato contenuta nel Regio Decreto del richiesta di offerta (cd. R.D.O.) si conclude, infatti, 1440 del 1923, tuttora vigente, che prevede per i con la sottoscrizione con firma digitale da parte contratti della P.A. il requisito della la forma scritta del punto ordinate dei documenti di stipula. Ma, ha contrastato l’interpretazione dell’Autorità. Ha proprio come accaduto con il MEPA, che all’av- infatti sostenuto che “la disposizione ha inteso vio ha incontrato la resistenza delle pubbliche adeguare alle moderne tecnologie l’utilizzo delle amministrazioni, (tant’è che il legislatore ne ha forme contrattuali in cui è trasfusa la volontà della dovuto poi rendere obbligatorio il ricorso), anche pubblica amministrazione, aggiungendo, ma non le innovazioni introdotte dal precitato articolo 6 del sostituendo alle tradizionali forme scritte carta- Decreto Legge Sviluppo-bis non hanno trovato il cee la forma pubblica elettronica e/o digitale, con favore da parte delle amministrazioni destinatarie. l’avvertenza che qualora le norme vigenti per la Si è infatti diffuso, forse per la naturale tendenza singola stazione appaltante (regolamentari o di ad evitare le difficoltà applicative tipiche di ogni legge) prevedessero l’adozione della sola moda- innovazione, specie se destinata alla P.A., un lità elettronica, l’utilizzo di altra metodologia di orientamento interpretativo che lasciava spazio documentazione, ancorché scritta o cartacea, in alla possibilità di stipulazione dei contratti in forma violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da amministrativa ancora con modalità tradizionali. nullità assoluta.” A scongiurare l’interruzione di un percorso già Poiché i due pareri, quello dell’Autorità e quello del tracciato è intervenuta l’Autorità per la Vigilanza giudice contabile territoriale, peraltro contrastanti, sui Contratti Pubblici, che a seguito di segnala- non rappresentano interpretazioni autentiche della zioni ricevute da pubbliche amministrazioni che norma de quo, né sciolgono i dubbi interpretativi di lamentavano la sussistenza d’incertezze appli- una disciplina che, come già detto non ha certo il cative in relazione alla disciplina di che trattasi, pregio della chiarezza, è necessario ed urgente un con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 si intervento correttivo del legislatore sulla materia. 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