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juris aula vantaggiosa per l’aggiudica- ricorrente. In particolare, “circa della l. 241/90 e riaffermato Regole applicabili alle comu- zione dell’appalto del servizio la perentorietà del termine di (con l’aggiunta del corollario nicazioni), co. 1, ha stabilito di pulizia, ma veniva esclusa 10 giorni, fissato dall’art. 48 principio di tempestività) dall’art. che “tutte le comunicazioni e ai sensi e per gli effetti della d. lgs. 163/06, il Collegio condi- 2 dello stesso codice degli tutti gli scambi di informazioni norma di cui all’art. 48 D. lgs. vide l’orientamento giurispru- appalti. Com’è noto, infatti, la tra stazioni appaltanti e opera- 163/06, per non aver tempe- denziale prevalente (formatosi perentorietà di un termine può tori economici possono avve- stivamente comprovato il sull’interpretazione dell'art. derivare o dalla dichiarazione nire, a scelta delle stazioni possesso dei requisiti di capa- 10, 1º comma quater, l. 11 espressamente contenuta nella appaltanti, mediante posta, cità economico-finanziaria e febbraio 1994 n. 109, che recava legge oppure essere desunta mediante fax, per via elettro- tecnico-organizzativa richiesti la stessa norma, limitatamente implicitamente dalla "ratio nica ai sensi dei commi 5 e 6, dal bando di gara, in esito agli appalti di lavori pubblici) legis" e dalle specifiche esigenze per telefono nei casi e alle alla richiesta trasmessa a secondo cui esso va inteso di rilievo pubblico che lo svol- condizioni di cui al comma 7, mezzo fax dalla stessa Ammi- come perentorio in quanto, se gimento di un adempimento, o mediante una combinazione nistrazione. fosse possibile presentare i in un arco di tempo prefissato, di tali mezzi”. La società Alfa adiva pertanto documenti richiesti oltre quel è indirizzato a soddisfare. Il Tar, quindi, “condivide quel- il competente Tar chiedendo termine e non fosse previsto Quest’ultimo è appunto il caso l’orientamento giurispruden- l’annullamento degli atti di alcun momento finale, l'am- del termine di 10 giorni fissato ziale (cfr., in tal senso: Cons. esclusione nonché degli atti ministrazione sarebbe costretta dall’art. 48 d. lgs. 163/06, per St., VI, 2951/07), secondo cui sanzionatori conseguenti a tenere in piedi sine die la le esigenze di immediato esau- la comunicazione via fax, che all’esclusione previsti dalla struttura organizzativa predi- rimento del tratto procedimen- utilizza un sistema basato su stessa norma di cui all’art. 48 sposta per la gara, per esami- tale, esposte sopra”. linee di trasmissione di dati ed D. lgs. 163/06 ovvero l’escus- nare la necessaria documen- Circa la valenza del fax come apparecchiature che documen- sione della cauzione provvi- tazione, con l’impossibilità - mezzo di trasmissione adope- tano sia la partenza del messaggio soria e la preannunciata segna- inaccettabile - di chiudere defi- rato dalla stazione appaltante dall'apparato trasmittente sia, lazione all’Autorità per la vigi- nitivamente l'attività di veri- nella fattispecie, il Tar osserva attraverso il cosiddetto rapporto lanza sui contratti pubblici di fica e riscontro dei requisiti che lo stesso disciplinare di di trasmissione, la ricezione lavori, servizi e forniture (per (cfr.: Cons. St., V, 328/07; id., gara “aveva individuato espres- del medesimo in quello rice- gli ulteriori provvedimenti VI, 7294/04; id., V, 6528/03). samente ed inequivocabilmente vente, essendo garantita da repressivi previsti dal D. lgs. Questa, invero, appare al Collegio il fax come unico ed esclusivo protocolli universalmente accet- 163/06). l’unica interpretazione ragio- mezzo di comunicazione”, e tati, è uno strumento idoneo Il Tar ha dichiarato infondato nevole, alla luce del principio che “ciò, del resto, è perfetta- a garantire l'effettività della il ricorso relativamente al prov- di economicità del procedi- mente conforme al codice degli comunicazione. vedimento di esclusione della mento introdotto dall’art. 1 appalti, che all’art. 77 (rubrica: Non avrebbe alcun senso, altri- TEME 7/8.08 43