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appalti pubblici pari o superiore alle soglie ivi indicate), per criteri cui deve soddisfare un imprenditore poi trovare sbocco nell’ordinamento italiano all’atto dell’esame di una domanda di abili- grazie al recepimento delle suddette diret- tazione presentata da una persona giuri- tive, compiuto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. dica dominante di gruppo, tenendo conto 163 e successive modifiche e integrazioni, delle società che appartengono a tale gruppo, negli articoli 49 e 50. La possibilità del purché la persona giuridica provi di avere concorrente di usufruire dei requisiti di capa- effettivamente a disposizione i mezzi di dette cità altrui era connaturata alla logica del società necessari per l’esecuzione degli supremo legislatore sovranazionale, peraltro appalti pubblici”. La pronuncia fu poi confer- in un contesto in cui non era in discussione, mata dalla sentenza “Ballast Nedaem Groep allora come ora, il principio di libertà di II” (Corte di Giustizia, 18.12.1997, C-5/97), subappalto (vedasi la vigente disposizione nella quale fu altresì specificato che è obbligo di cui all’art. 25 della direttiva 2004/18/CE). del “giudice nazionale valutare, alla luce In particolare, secondo la normativa comu- degli elementi di fatto e di diritto sottopo- nitaria il concorrente era, ed è, libero di stigli, se ciò (la disponibilità effettiva dei affidare a terzi parte delle prestazioni, senza mezzi, n.d.r.) sia stato provato”. Altra pietra alcun limite quantitativo, a condizione di miliare fu posta dalla celeberrima sentenza dichiarare tale possibilità già in sede di cd. “Holst Italia” (Corte di Giustizia, 02.12.1999, partecipazione alla gara, precisando anche C-176/98), che ha preso le mosse da un nominativi e capacità di tali soggetti terzi rinvio per interpretazione pregiudiziale alla subaffidatari. E’ in questo contesto che si Corte di Lussemburgo, da parte del Tar fa strada l’istituto in discorso. Inizialmente Sardegna, nella quale i Giudici comunitari esso nasce come prestito di risorse tecniche statuirono che “è consentito provare il ed economiche solo all’interno di un gruppo possesso dei richiesti requisiti tecnici e finan- imprenditoriale: in altri termini, una holding ziari avvalendosi delle referenze di altra partecipava alle gare utilizzando i requisiti impresa qualunque sia la natura giuridica delle società da essa controllate. L’origine dei vincoli, a condizione che il concorrente dell’istituto viene fatta comunemente risa- sia in grado di disporre effettivamente di lire alla sentenza della Corte di Giustizia tali capacità”. Con tale pronuncia l’avvali- Ce del 14 aprile 1994 n. 389 (cd. “Ballast mento fuoriusciva dalla logica infragruppo, Nedaem Groep I”): in tale pronuncia i Giudici e si poneva come vera e propria modalità statuirono che “è consentito interpretare i organizzativa per la partecipazione agli appalti pubblici a prescindere da qualsiasi Una recente sentenza del Tar vincolo esistente tra concorrente e ausi- liario: il presupposto della decisione stava Lazio costituisce un passo in nella considerazione sottesa, secondo cui avanti della giurisprudenza italiana il soggetto appaltatore non è necessaria- nella direzione del corretto mente l’esecutore delle attività richieste ma può affidare liberamente a terzi, nel inquadramento dell’istituto rispetto del principio di libertà di subap- dell’avvalimento, e in particolare palto, e può dunque rivestire il ruolo di general contractor, cioè di colui il quale dell’adeguamento ai principi e alla contraendo con la P.A. si assume, da un lato, logica del diritto comunitario l’obbligo di garantire il risultato e, dall’altro, 16 TEME 3.10