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appalti pubblici È fuor di dubbio avvalersi di due o più imprese per soddi- che la finalità dell’istituto sia sfare il requisito, ovvero nei casi in cui il concorrente singolo volesse subaffidare a quella di favorire la più ampia più di un’impresa la stessa tipologia di partecipazione delle imprese al prestazione. In realtà, come riferito, l’av- mercato degli appalti pubblici valimento è geneticamente riconducibile all’assoluta libertà dell’operatore econo- mico nello scegliere l’assetto organizza- in modo parziale e incompleto: il comma tivo ottimale per poter partecipare alle 6, novellato dal cd. Terzo decreto corret- gare. In tali ipotesi, l’interpretazione fornita tivo, ha soltanto ristretto l’ambito del dal TAR del Lazio non supporterebbe la divieto del cd. avvalimento plurimo ai lavori legittimità di un concorrente che inten- ed ha lasciato intatto il riferimento al desse utilizzare l’avvalimento in siffatte divieto di utilizzo frazionato dei requisiti modalità, e con ciò sarebbe minato il diritto di qualificazione. conferitogli invece dal legislatore di Bruxelles. In questo quadro, si è innestata la pronuncia Per legittimare il ricorso all’avvalimento, del Tar Lazio descritta inizialmente, con la il Giudici amministrativi avrebbero potuto quale i Giudici hanno parzialmente ripor- fare diretto riferimento al principio per il tato l’avvalimento nel quadro dei principi quale la libertà d’avvalersi dei requisiti comunitari, pur non potendosi conside- tecnici altrui non incontra ostacoli di alcun rare completata l’opera d’armonizzazione genere, alla luce dei principi comunitari dell’istituto in relazione al quadro norma- dai quali deriva. Si è visto che, qualora tivo delle direttive. non si lasciasse ad un’impresa la piena Pur avendo compiuto un passo in avanti libertà di avvalersi dei requisiti di altri verso l’armonizzazione dell’avvalimento operatori, verrebbe meno la ratio stessa con i principi comunitari, la sentenza ha dell’avvalimento. mancato di sancire definitivamente la In definitiva è possibile sostenere che le libertà, da parte delle imprese concorrenti, disposizioni del Codice dei contratti che di servirsi dell’ausilio di qualsivoglia opera- limitano in qualunque modo il diritto delle tore economico, a condizione di dimo- imprese a ricorrere alle capacità altrui, al strarne la capacità nei modi prescritti dalla fine di partecipare alle gare pubbliche, legge. Prendendo le mosse dal caso concreto, possano e anzi debbano essere disappli- il TAR ha posto a base della propria deci- cate sia dalle Amministrazioni Pubbliche sione il fatto che il raggruppamento non in fase di redazione degli atti di una proce- fosse configurabile come un unico concor- dura, sia dai Giudici nazionali al momento rente ma quale unione di (due) soggetti di valutarne la legittimità, trattandosi di distinti: da ciò le due imprese, avvalen- una norma confliggente col diritto confe- dosi ciascuna per sé dei requisiti di un’altra rito dalle direttive comunitarie agli opera- impresa, non avrebbero varcato il limite tori economici. Il dovere di disapplicazione posto dal legislatore. Tale interpretazione delle due categorie suddette scaturisce da pone forti dubbi nei casi in cui si trattasse, una risalente quanto consolidata giurispru- esemplificativamente, di regolare la possi- denza comunitaria e nazionale di ogni bilità di raggruppamenti, nei quali una sola ordine e grado, che troppo spesso - sia tra la mandante e la mandataria volesse consentito dire - pare relegata ai margini. 18 TEME 3.10
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