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project financing tate entro sei mesi dal loro ricevimento 152/08, ha rappresentato, per certi versi, lasciando aperta la possibilità alle ammi- un ritorno al passato. Con una tecnica legi- nistrazioni di adottare all’interno dei loro slativa, invero, tutta italiana, il diritto di programmi gli studi di fattibilità ritenuti prelazione, appena un anno prima espunto di pubblico interesse senza che il propo- dal Codice degli appalti dal secondo decreto nente abbia diritto ad alcun compenso correttivo (d.lgs. n. 113/07), è stato rein- per le prestazioni compiute o alla realiz- trodotto nella disciplina della finanza di zazione dei lavori o alla gestione dei rela- progetto affiancato dall’ipotesi di affida- tivi servizi. E’ evidente che se l’ammini- mento della concessione costruita su strazione adotta uno studio di fattibilità un’unica gara. In quest’ultimo caso, la esso, poi, viene posto a base di gara. Infine, sequenza procedurale prevista dal legisla- pare utile accennare al problema del tore rende molto simile la gara a quella subentro di un nuovo concessionario nel relativa all’affidamento della concessione caso di risoluzione del rapporto conces- della quale rischia di essere considerata sorio per fatto attribuibile al concessio- una sorta di duplicato. In verità, le stazioni nario. In questo caso, il legislatore dele- appaltante possono procedere all’affida- gato, riformando l’articolo 159 del T.U., mento della concessione nella sola ipotesi ha stabilito che la designazione del suben- in cui avranno già approvato un progetto trante dovrà avvenire entro il termine indi- preliminare, avendo ben chiaro l’opera da viduato nel contratto o, in mancanza, realizzare, le modalità di realizzazione, la assegnato dall’amministrazione aggiudi- fattibilità dell’operazione e la redditività catrice nella comunicazione scritta agli della stessa. Il ricorso alla procedura di enti finanziatori della intenzione di risol- project financing costituisce, in questo vere il contratto. Si tratta, dunque, di un senso, un’ipotesi residuale. Inoltre, non è termine variabile che sostituisce il prece- marginale che, sia nella procedura costruita dente termine di novanta giorni. Interes- su un’unica gara sia in quella che prevede sante è, inoltre, anche la previsione conte- la doppia gara, la scelta del promotore nuta nel comma 2-bis dell’articolo 159 a continui ad essere espressione di una discre- tenore della quale l’intero articolo 159 zionalità amministrativa piuttosto che di trova applicazione a tutte le società di una più conferente discrezionalità tecnica progetto che sono state costituite per che meglio garantirebbe il rispetto delle qualsiasi contratto di partenariato pubblico regole pubblicistiche di parità di tratta- – privato come descritto dal comma 15- mento e di rispetto della concorrenza. Si ter dell’articolo 3 del Codice degli appalti. tratta di un aspetto particolarmente contro- verso che, mentre nella procedura mono- Considerazioni finali fasica trova una sorta di bilanciamento La disciplina del project financing nel corso nella facoltà riconosciuta al promotore degli ultimi tre anni ha subito una serie di selezionato di sottrarsi alla realizzazione rivisitazioni tutte dettate dall’esigenza di delle modifiche ritenute necessarie dalla allineare il reticolo di norme che la riguar- stazione appaltante in sede di approva- dano al diritto comunitario, facendo salva, zione del progetto, con conseguente “riaper- nel contempo, la necessità di far ripartire tura” della gara a beneficio degli altri il comparto delle opere pubbliche. L’ultima concorrenti, nella procedura articolata su sortita del legislatore, risalente al d.lgs. n. due gare, invece, si scontra con l’obbligo 28 TEME 3.10
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