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pubbliche gare Invece di norma, si nomina una commis- valutazione dell’ammissibilità della docu- sione giudicatrice per la valutazione delle mentazione amministrativa ai fini dell’am- sole offerte tecnico/qualitative contenute missione delle offerte”. nelle Buste B) ed “un seggio di gara” per Preso quindi atto che i plichi delle offerte la verifica della documentazione ammi- dei concorrenti agli appalti da aggiudicarsi nistrativa richiesta per l’ammissione alla con il criterio dell’offerta economicamente gara, contenuta nelle Buste A), oltre che più vantaggiosa, contengono: per.la valutazione delle offerte economiche - la Busta A) con la documentazione contenute nelle Buste C). In questo modo amministrativa richiesta per l’ammis- però, si violano a più riprese le disposizioni sione, dell’art. 84. Infatti: - la Busta B) con l’offerta tecnico/quali- - la valutazione dell’offerta economica- tativa, mente più vantaggiosa non viene fatta - la Busta C) con l’offerta economica, da un’unica commissione giudicatrice, - (eventualmente la Busta D) per dimo- violando il comma 1); strare che la situazione di controllo ex - il Presidente del “seggio di gara”, anche art. 2359 c.c. non ha influito sull’of- se assistito da due testimoni, è sostan- ferta, ai sensi dell’ art. 38, comma 2, zialmente un organo monocratico e non lettera b) del D. Lgs 163/2006); collegiale come la prescritta commissio- spetta alla Commissione giudicatrice la ne, violando i commi 1 e 2); valutazione, quanto meno, delle Buste - il Presidente del “seggio di gara”, coin- B) e C). cidente con il RUP, viene individuato nel Non regge la giustificazione per cui essen- provvedimento di indizione della gara e do la Commissione giudicatrice composta quindi prima del termine di presentazione da professionalità tecnico/sanitarie, non delle offerte, violando il comma 10). sarebbe in grado di valutare il contenuto Già con il parere n. 200702671 del delle Buste C) che contengono documenti 7.5.2008, il C.d.S. sez. II, aveva chiarito amministrativi. In tutta onestà, necessi- che “quando è prevista una commissione ta di particolari competenze/conoscenze giudicatrice, l’autorità di gara non è altro giuridico/amministrative solo la valu- che la commissione stessa ed è eviden- tazione della documentazione presente te che essa deve giudicare tutta l’offerta”. nella Busta A), il cui contenuto però non Recentemente anche il Tar Lombardia, sez. fa parte integrante dell’offerta economica- I°, con sentenza n. 5346 del 15.12.2009, mente più vantaggiosa, così come si evin- ha annullato una procedura di gara ritenu- ce anche dalla suddetta sentenza del TAR ta illegittima, perché: “Non è ammissibile Lombardia (ragione per cui la sua verifica che nelle procedure da aggiudicarsi con il può essere legittimamente lasciata ad un criterio dell’offerta economicamente più “seggio di gara”). Ma la valutazione delle vantaggiosa, la valutazione delle offerte offerte economiche contenute nelle Buste tecniche e di quelle economiche venga C), può ben essere fatta anche da profes- affidata a commissioni diverse, dovendo la sionisti tecnico/sanitari, in quanto trattasi valutazione essere effettuata dalla stessa di operazioni elementari: aprire e leggere commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. le offerte economiche; attribuirne i relativi 84, salva restando la possibilità di incarica- punteggi applicando le proporzioni o le for- re un seggio di gara della sola preliminare mule matematiche previste dal capitolato; TEME 9.10 17
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