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normazione Acquisti in sanità: in Abruzzo si cambia Dott. Vittorio D’Ambrosio L’art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011 n. 1 dalla richiamata L.R. n. 15/2004, prevedeva Coordinatore Ufficio (Legge finanziaria regionale 2011) ridisegna la creazione di un ufficio a livello regionale, Provveditorato – U.O.C. Acquisizione beni e servizi completamente l’assetto regionale in mate- denominato appunto “Ufficio unico degli Azienda U.S.L. Teramo ria di acquisizione di beni e servizi da parte acquisti”, da istituirsi con deliberazione di delle Aziende UU.SS.LL. contenuto nella L.R. Giunta ed investito, tra le altre, delle se- 2 24 dicembre 1996 n. 146 e s. m. ed i. (Nor- guenti competenze : me in materia di programmazione, contabi- a) scelta del contraente tramite le proce- lità, gestione e controllo delle Aziende del dure previste dalle vigenti normative in Servizio sanitario regionale, in attuazione materia di acquisto di beni e servizi da del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. parte delle pubbliche amministrazioni, 502, così come modificato dal decreto le- per contratti superiori ad € 211.000,00 3 gislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sia per oltre I.V.A. di legge; quanto concerne il quadro organizzativo a b) promozione e sviluppo di convenzioni livello di Giunta, e sia per ciò che riguarda regionali che aggreghino la domanda di le modalità e procedure acquisitive a livello beni e servizi da parte delle Aziende sa- di singole Aziende Sanitarie. nitarie Locali ed Ospedaliere a livello re- gionale, anche per contratti con importi Il precedente sistema normativo inferiori al valore indicato al precedente e l’Ufficio unico degli acquisti punto a). Per comprendere la portata innovativa del- Tale impostazione, da cui scaturiva l’obbli- le disposizioni recentemente introdotte, go per le Aziende UU.SS.LL. di trasmettere risulta preliminarmente opportuno descri- all’Ufficio unico degli acquisti “apposita 1. vere il previgente sistema normativo. nota contenente l’indicazione dei beni e Tale provvedimento normativo aveva introdotto una serie di mo- Già nel 2004 la disciplina regionale in ma- servizi da acquistare, dei prezzi stimati e difiche, in particolare agli artt. dal 32 al 37 della L.R. 24 dicembre teria di contratti delle Aziende UU.SS.LL. di ogni altro elemento necessario per la 1996, n. 146 contenuti nel Titolo V dedicato alla disciplina dei con- 4 tratti. Tali modifiche sono state per acquisto di beni e servizi contenuta nel procedura di acquisizione” , di fatto, sot- poi ulteriormente messe a punto con un successivo provvedimento Titolo V della L.R. 146/1996, era stata mo- traeva alle Aziende qualsiasi competenza legislativo regionale e cioà la L.R. 34/2007 (Disposizioni di adegua- dificata con la L.R. 26 aprile 2004, n. 15 in merito all’esperimento delle procedure 1 mento normativo e per il funzio- namento delle strutture). (Legge finanziaria regionale 2004) che ave- ad evidenza pubblica “sopra soglia”, con la 2. va introdotto l’Ufficio unico degli acquisti, conseguenza che alle amministrazioni sa- cfr. art. 32 comma 3, L.R. 24 di- nell’ambito del proliferarsi, a livello nazio- nitarie venivano attribuite competenze del cembre 1996, n. 146. nale, di forme di centralizzazione degli ac- tutto residuali, circoscritte esclusivamente 3. quisti volte a perseguimento degli obiettivi alle procedure acquisitive per importi infe- Importo della c.d. “soglia comuni- taria” vigente all’epoca dell’ema- di contenimento della spesa. riori alla soglia comunitaria. nazione della L.R. In particolare, la nuova formulazione Dal quadro delineato, risulta facilmente 4. dell’art. 32 della L.R. 24 dicembre 1996 che intuibile come l’applicazione tout court di cfr. art. 32 comma 5, L.R. 24 di- cembre 1996, n. 146. era scaturita dalle modifiche introdotte tale normativa, e senza una valida attività 6 TEME 1.11