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pubbliche gare Aquila, con sentenza n. 439 del 28.6.2010, il minimo principio di prova della eventuale aveva ritenuto che: “la stazione appaltante manomissione dei plichi o quanto meno di non è affatto tenuta a procedere, in seduta un concreto pericolo di manomissione”. pubblica, anche all’apertura del plico sigil- Successivamente lo stesso C.d.S., sez. V°, lato contenente l’offerta tecnica da valu- con sentenza n. 1617 del 16.3.2011, ha tare in separata sede, almeno tutte le volte invece ritenuto che: “In nessuno verbale di in cui la seduta riservata di valutazione non gara sono state indicate le operazioni rela- si svolga in stretta e successiva prossimità, tive alla chiusura e alla custodia dei plichi e senza apprezzabili pause che potrebbero pertanto la commissione giudicatrice non ha determinare un pericoloso stallo di buste adempiuto al preciso obbligo di predisporre ormai aperte e prive di sigilli, nell’attesa particolari cautele a tutela della integrità e indeterminata di un loro esame”. della conservazione dei plichi, di cui deve Speriamo che per questo motivo, prossi- fare esplicita menzione nel verbale di gara. Il mamente la giurisprudenza non ci obblighi collegio non condivide l’indirizzo giurispru- ad effettuare una specifica seduta pubbli- denziale, che assegna alla mancanza delle ca per l’apertura delle offerte tecniche da indicate cautele un ruolo puramente indizia- farsi immediatamente prima dell’inizio dei rio, non idoneo ad inficiare la procedura di lavori della Commissione giudicatrice, visto gara, in assenza di una specifica e concreta che in materia di custodia delle offerte la irregolarità derivata dalla detta omissione. giurisprudenza ci ha abituato a continue Infatti, le misure di cautela relative alla con- repentine giravolte. Infatti, il C.d.S., sez. V°, servazione dei plichi sono volte a salvaguar- con sentenza n. 1094 del 22.2.2011, prima dare la possibilità, e non l’effettività, della stabiliva che: “la mancata dettagliata indi- manomissione. Pertanto è sufficiente che vi cazione nei verbali di gara delle specifiche sia la prova in atti che la documentazione di modalità di custodia dei plichi e degli stru- gara sia rimasta esposta al rischio di mano- menti utilizzati per garantire la segretez- missione per ritenere invalide le operazioni za delle offerte, non costituisce di per sé di gara, non potendosi porre a carico dell’in- motivo di illegittimità del verbale e della teressato l’onere di provare che vi sia stato complessiva attività posta in essere dalla in concreto l’evento che le misure cautelari commissione di gara, dovendo invece aversi intendono prevenire”. riguardo al fatto che, in concreto, non si sia Sulla stessa linea di quest’ultima, risulta verificata l’alterazione della documentazio- anche la sentenza C.d.S., sez. III, n. 1368 ne. Il Collegio non ignora l’orientamento del 3 marzo 2011: “non vale ad escludere giurisprudenziale secondo il quale la tutela la illegittimità del comportamento tenu- della integrità dei plichi contenenti gli atti to dalla Amministrazione la considera- di gara deve essere assicurata in astratto e zione che non si sarebbe concretamente che è quindi sufficiente che la documenta- verificata alcuna manomissione dei plichi zione di gara sia stata sottoposta a rischio contenenti le buste, atteso che la tutela di manomissione per ritenere invalide le giuridica dell’interesse pubblico al corretto operazioni di gara, ma ritiene tale rigoroso svolgimento delle gare pubbliche secondo i e formalistico indirizzo non risponda al cri- principi di cui all’art. 97 della Costituzione, terio di logicità e buon andamento cui deve deve essere assicurata in astratto e preven- uniformarsi l’attività della P.A., considerato tivamente e non può essere considerata anche che parte appellante non ha fornito soddisfatta sulla base della mera situazio- 20 TEME 4.12