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Oneri per la sicurezza Gli oneri per la sicurezza. Quali conseguenze per il concorrente che ne omette l’indicazione? Avv. Alessandro Bovari Nel contenzioso amministrativo in il diritto al risarcimento per equivalente Studio legale BMPP materia di pubblici appalti è sempre più economico in favore della società ricor- Perugia diffusa ed attuale la questione giuridica rente, riconducendo la fattispecie ad una concernente l’onere, in capo ai concor- ipotesi di danno erariale, con conseguen- renti, di specifica indicazione nell’offerta te invio degli atti alla Procura della Corte 1. (art. 86, co. 3-bis) economica dei costi di sicurezza da c.d. dei Conti per l’apertura del giudizio di «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valuta- “rischio specifico” o “aziendali”. responsabilità contabile. zione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di Il quadro normativo in materia è,invero, Ciò posto, si ritiene di procedere all’e- appalti di lavori pubblici, di servizi piuttosto incerto ed equivoco. Esso si same degli orientamenti in materia, e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore risolve, per quanto qui interessa, nel senza, peraltro, poter prescindere dal economico sia adeguato e suffi- ciente rispetto al costo del lavoro combinato disposto degli artt. 86, comma compimento di una doverosa premessa. e al costo relativo alla sicurezza, il 1 2 quale deve essere specificamente 3-bis e 87, comma 4 , del Codice appal- A riprova di un quadro normativo oscu- indicato e risultare congruo rispet- to all’entità e alle caratteristiche ti. L’ambiguità delle citate disposizioni è ro, infatti, accade spesso che le stesse dei lavori, dei servizi o delle forni- ture [...]». dimostrata dalla circostanza che, tanto stazioni appaltanti non abbiano sempre 2. la giurisprudenza, quanto l’A.V.C.P., non chiara la distinzione tra oneri della sicu- (art. 87, co. 4) hanno, tutt’ora, assunto un orientamento rezza c.d. “da interferenze”, rispetto a «Non sono ammesse giustifica- zioni in relazione agli oneri di univoco in ordine alle conseguenze ricol- quelli, appunto, “aziendali” o “da rischio sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza legabili a tale mancata indicazione: talo- specifico”, di cui si tratta in questa sede. e coordinamento di cui all’articolo ra affermando un assoluto ed automatico Ebbene, al fine di sgombrare il campo da 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima obbligo di esclusione dei concorrenti dalla possibili equivoci, si ritiene opportuno dei costi conforme all’articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. (170) gara (Cons. St., sez. III, 23 gennaio 2014, individuare le due categorie: i rischi da Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto n. 348), talaltra limitando detta sanzione interferenza sono esclusivamente quelli dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamen- ai soli casi di specifica previsione in tal derivanti dai contatti tra il personale, o te indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle senso da parte della lex specialis, e rifiu- l’utenza, del committente ed il personale caratteristiche dei servizi o delle forniture». tando un potere di automatica esclusione dell’appaltatore. Ai fini della loro pre- nelle ipotesi di silenzio della stessa (Cons. venzione, la stessa stazione appaltante St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030). elabora il Documento Unico per la Valu- E’ evidente l’importanza del tema tratta- tazione dei Rischi da Interferenze, c.d. to. In base alla tesi cui si accede, infatti, “DUVRI”, nel quale devono essere quan- grava o meno sulla stazione appaltante tificati i relativi costi, da indicare nella un obbligo di esclusione dalla gara del lex specialis. Tali costi non sono soggetti concorrente che abbia omesso la speci- a ribasso d’asta. Sono rischi che danno fica indicazione dei propri oneri per la luogo ad interferenze, ad esempio, quelli sicurezza. Sul punto, inoltre, non man- esistenti nel luogo del committente, ove cano casi in cui, a seguito dell’omessa è previsto che debba operare l’appaltato- esclusione del concorrente aggiudicata- re (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 rio, il giudice amministrativo ha accertato gennaio 2014, n. 36). 4 TEME 1/2.14