Page 7 - TEME_2014_1-2
P. 7
Oneri per la sicurezza I costi di sicurezza “aziendale” (o “da uno specifico spazio destinato a siffatta rischio specifico”) sono, invece, rappre- indicazione. sentati da quei costi propri dell’attività In tali casi, a fronte di un orientamen- esercitata dall’impresa concorrente, in to, finora ritenuto maggioritario, il quale relazione alla realizzazione di quel parti- sostiene la necessità di procedere all’e- colare appalto (A.V.C.P., Determinazione sclusione del concorrente dalla gara, n. 3 del 5 marzo 2008). Essi, dunque, pos- anche in caso di omessa previsione in tal sono essere indicati solo dai concorrenti senso della lex specialis, è in via di conso- stessi, poiché solo loro ne possono essere lidamento un diverso indirizzo, secondo il a conoscenza, in quanto determinati in quale – nel silenzio del bando – va rifiu- rapporto all’offerta economica ed alla tato un dovere di automatica estromis- specifica organizzazione proposta. Le sta- sione del concorrente. zioni appaltanti saranno, dunque, chia- In particolare, la prima tesi afferma che, il mate a valutare la congruità dell’offerta combinato disposto degli artt. 86, comma stessa, comprensiva di tali oneri, rispetto 3-bis e 87, comma 4, del Codice appal- all’attività che deve essere eseguita (cfr. ti, impone ai concorrenti di segnalare anche Tar Milano, cit.). gli oneri economici che intendono sop- Sgombrato il campo da ogni residuale portare per l’adempimento degli obbli- dubbio, è necessario compiere una prima ghi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di distinzione, tra le fattispecie in cui l’ob- sicurezza aziendale), distintamente dagli bligo di specifica indicazione degli oneri oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati aziendali è oggetto di puntuale previsione all’eliminazione dei rischi da interferenze. del bando, o del disciplinare di gara, e le Ciò, al fine di porre la stazione appaltante ipotesi – invero prevalenti – in cui tale nella condizione di verificare il rispetto specifica prescrizione è del tutto omessa di norme inderogabili a tutela di fonda- dalla lex specialis. mentali interessi dei lavoratori, e di con- Nel primo caso, la giurisprudenza è sentire alla stessa la valutazione della ormai consolidata nel ritenere doverosa congruità dell’importo destinato ai costi l’esclusione dalla procedura di gara della per la sicurezza. Secondo tale tesi, per- relativa offerta, in quanto incompleta ed tanto, l’offerta economica, priva dell’in- indeterminata. La stessa sarebbe redatta, dicazione degli oneri di sicurezza azien- infatti, in diretta violazione di prescrizioni provenienti sia dalla legge (art. 87, co. 4, A riprova di un quadro normativo Codice contratti pubblici) che dal bando di gara (cfr. Cons. St., n. 348/2014, cit.; oscuro accade spesso che id. 19 gennaio 2012, n. 212). le stesse stazioni appaltanti Ciò posto, i profili di contrasto giurispru- denziale più evidente sono da ricondurre, non abbiano sempre chiara la in realtà, ad una seconda ipotesi. Quella distinzione tra oneri della sicurezza in cui il bando di gara non preveda nulla a proposito degli oneri di sicurezza c.d. “da interferenze”, rispetto a aziendali, ovvero fornisca al concorrente, quelli,“aziendali” o “da rischio perfino, un modello di offerta economica – talvolta obbligatorio – in cui non v’è specifico” TEME 1/2.14 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12