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normazione dirsi che ogni sanitario facente parte di rato degli altri specialisti. In sostanza, tale un’équipe, oltre allo svolgimento diligente figura deve garantire la copertura di tutte delle proprie mansioni, è tenuto ad osser- le esigenze che l’intervento comporta. Per vare gli obblighi derivanti dall’operare quanto concerne il dirigente medico che sinergico dei componenti del gruppo. La riveste una posizione apicale all’interno di qual cosa imporrà di vagliare la sussi- una divisione ospedaliera o reparto, questi stenza di eventuali anomalie nel modus in tale ambito supervisiona l’operato dei operandi posto in essere da altri nel quadro medici che ivi operano, assumendo una dell’attività precedente o concomitante posizione di garanzia (art. 7, comma 3, alla propria. Sembra pleonastico precisare d.P.R. 27-03-1969, n. 128; art. 63, comma che il principio dell’affidamento non può 5, d.P.R. 20-12-1979 n. 761). La giurispru- ritenersi valido quando “il soggetto che denza ha pacificamente ritenuto ipotiz- si affida” è in colpa, e confida nel fatto zabile una responsabilità concorsuale omis- che altri, succedendogli nella posizione siva del capo équipe così come dell’ex di garanzia, si attivi per elidere le possi- primario. Occorre adesso rammentare che bili conseguenze esiziali del proprio agire. il settore della dirigenza ospedaliera è stato Si badi che l’équipe chirurgica è tenuta interessato da due significative riforme alla sorveglianza e monitoraggio delle per effetto del d.lgs. 30-12-1992, n. 502 condizioni di salute del soggetto sotto- e del d.lgs. 19-06-1999, n. 229. Queste posto ad intervento anche nella fase post- hanno comportato l’attenuazione dei vincoli operatoria. Perché possa invocarsi il prin- gerarchici, al fine di garantire a ciascun cipio dell’affidamento occorre, infine, medico un più ampio spazio di autonomia l’assenza di una posizione di garanzia quali- gestionale ed operativa dei singoli casi. ficata, che imponga uno specifico obbligo L’aspetto di maggior rilievo delle norma- di vigilanza sull’altrui attività. Si pensi al tive richiamate è rappresentato dalla sosti- caso di soggetti che rivestono una posi- tuzione delle figure del primario, dell’as- zione apicale all’interno dell’entourage, sistente e dell’aiuto con quella di dirigente come ad esempio il capo équipe o il diri- medico di struttura semplice o complessa gente medico di struttura complessa. Al (art. 13, d.lgs. n. 229/1999). Ci si è chiesti primo sono demandati compiti di coordi- se anche nel nuovo quadro disegnato dal namento, supervisione e vigilanza sull’ope- legislatore sia pienamente configurabile una responsabilità omissiva di colui che Il sanitario è tenuto ricopre un ruolo di vertice nell’organi- ad intervenire ogni qualvolta gramma dei sanitari. presuma che il soggetto Sul punto si registra un significativo inter- vento chiarificatore della Suprema corte, il quale precedentemente che in una pronuncia risalente al 2005 ha aveva manifestato il proprio puntualizzato che la novità legislativa presenta una valenza più teorica che pratica. dissenso, assai verosimilmente Ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour tale avrebbe mutato orientamento modifica non incide sulla sostanza dei doveri dinanzi alla prospettazione e dei poteri, lasciando impregiudicati i prece- denti equilibri che involgevano le dinamiche dell’evento morte. relazionali tra i professionisti del settore. 20 TEME 10.09