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normazione La responsabilità penale nell’ambito dell’attività medica Quello del medico è un “dovere” e non un dall’art. 13 Cost.». In secundis, può osser- Raffaele Panichella Collaboratore Asl Roma B “diritto” di curare, a fronte del quale la varsi che l’art. 32 Cost. dopo aver signifi- Studio Legale Associato volontà dell’ammalato è relegata in un cativamente precisato che «La Repubblica Componente del “Club degli Staff di Gestione piano di assoluta irrilevanza. In altri termini, tutela la salute come fondamentale diritto delle Aziende Sanitarie” promosso dal CeRGAS Bocconi la professione medica non può essere eser- dell’individuo e interesse della collettività», citata “ad libitum”, con il solo limite della recita al secondo comma: «nessuno può propria coscienza. essere obbligato a un determinato tratta- Difatti, è il paziente che ha il “diritto” alla mento sanitario se non per disposizione di sua salute psicofisica, ed il suo consenso legge». Infine, nell’ambito del presente ad un determinato trattamento sanitario discorso merita un cenno l’art. 3 della rappresenta la modalità di esplicazione di Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, quel diritto, e non già una causa di giusti- in cui si prevede che “Ogni individuo ha ficazione dell’attività medica. diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza Nella presente disamina occorre dunque della propria persona”. prendere le mosse dal dato per cui, salvi i Dai postulati sopra formulati muovendo casi di trattamenti obbligatori per legge, dal dettato normativo, emerge che il consenso, ovvero evenienze in cui ricorrono i presup- stante le componenti valoriali ad esso posti per lo stato di necessità ed il paziente sottese, è l’elemento coadiuvante il diritto non è in grado di esplicitare la propria del soggetto alla propria salute fisica ed il volontà, tutti gli interventi medici sono di dovere del medico a soddisfare quella norma volontari ed assoggettati a consenso. richiesta. Mancando quest’anello di congiun- Tanto, del resto, si ricava da una lettura zione l’intervento diviene arbitrario, ossia dell’art. 33 della legge l. 23/12/1978, il rapporto sotteso alla prestazione medica n. 833, che così esordisce imperiosamente: assume un disequilibrio per cui perde quella «Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari tendenziale aurea di cui è ammantato alla sono di norma volontari». È il consenso, luce dell’art. 32, primo comma, Cost. quindi, che “aziona” il “dovere” del medico La tesi in commento, minoritaria, a corredo di salvaguardare la salute, “dovere” prima motivazionale di tale argomentazione valo- di quel momento solo potenziale in quanto rizza taluni elementi normativi. condizionato. In primis, l’art. 5 c.c., quindi l’art. 54 c.p., In primis, si consideri che si tratta di un che prevede la causa di giustificazione dello quid afferente «alla libertà morale del “stato di necessità”. La ricostruzione di cui soggetto e alla sua autodeterminazione, si discorre, per cui vi sarebbe un limite al nonché alla sua libertà fisica intesa come “diritto di farsi morire”, è in via di supera- diritto al rispetto della propria integrità mento. Le argomentazioni vengono tratte corporale, le quali sono tutti profili della innanzitutto dall’art. 32, comma 2 Cost. libertà personale proclamata inviolabile È opinione diffusa che la norma de qua TEME 10.09 15
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