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normazione senso che la prestazione del consenso del trattamento. In esito alla presente disa- deve intervenire una volta che il medico mina può affermarsi che il consenso infor- abbia assolto all’onere di informazione mato rappresenta un presupposto inde- che su di esso grava. In relazione al livello fettibile dell’attività medica, dietro cui, culturale, al grado di emotività ed alla come visto, si stagliano significativi prin- capacità di discernimento del paziente, cipi costituzionali. occorrerà che questi sia reso edotto circa i rischi correlati all’intervento ed i risul- LA COLPA “PROFESSIONALE” tati attendibili, nonché sia informato in L’aspetto più discusso in tema di respon- merito alle eventuali terapie alternative sabilità del sanitario è quello relativo percorribili, con le possibili complicanze all’accertamento della colpa. a queste connesse. Nel quadro dell’ars medica, il vaglio di even- In relazione a quest’ultimo aspetto può tuali profili di responsabilità penale implica rammentarsi che nel caso il sanitario ometta la ricerca di un difficile contemperamento l’indicazione al paziente dei rischi corre- tra esigenze antitetiche, ovvero: lati al protocollo diagnostico e terapeu- 1)evitare aree di privilegio per i medici; tico concordato, questi avrà diritto al risar- 2)evitare l’esercizio della professione medica cimento del danno, pur se l’operare del esponendosi il meno possibile alle “forche professionista da un punto di vista tecnico caudine” dei procedimenti giudiziari (cd. sia stato ineccepibile. Si tratta, difatti, di medicina difensiva), il tutto a scapito due profili differenti, come ormai pacifico della salute del paziente. in giurisprudenza. Il consenso va esteso Fino ad un passato relativamente recente anche ad eventuali variazioni di programma in tema di responsabilità medica si distin- che in ipotesi dovessero rendersi neces- gueva a seconda che si configurasse una sarie nell’atto operatorio. E ciò al fine di negligenza o imprudenza, ovvero un errore evitare di porre il medico dinanzi alla scelta diagnostico dovuto a imperizia. Nei primi tra l’effettuazione di interventi non coperti due casi si riteneva che occorresse fare da consenso ed il rischio di contenziosi riferimento alle regole tradizionali di giudiziari. Al fine, può ricordarsi che di accertamento della responsabilità, con norma il consenso è acquisito dal medico possibile valorizzazione anche della colpa che materialmente procederà all’effettuazione lieve (si pensi alla mancata informazione del paziente circa gli esiti invalidanti Sul piano del diritto dell’intervento chirurgico). Non altret- il dissenso e la mancanza tanto era a dirsi con riferimento all’imperizia, di consenso sono nel qual caso veniva in rilievo esclusiva- mente una colpa grave, che si riscontra sullo stesso livello, nell’errore inescusabile. A mente dell’art. salvi i casi in cui il paziente, 2236, comma 2° c.c.: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici trovandosi in una situazione di speciale difficoltà, il prestatore d’opera di imminente pericolo, non risponde dei danni, se non in caso di non sia in grado di esplicitare dolo o di colpa grave». A termini dell’art. 1176, comma 2° c.c.: la propria volontà. «Nell’adempiere l’obbligazione il debitore 18 TEME 10.09
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