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normazione deve usare la diligenza del buon padre di Quello dell’autoresponsabilità, si badi, è un famiglia. Nell’adempimento delle obbliga- assunto costantemente ribadito in giuri- zioni inerenti all’esercizio di un’attività sprudenza, e su cui non sembra il caso indu- professionale, la diligenza deve valutarsi giare. Altro principio che informa la tipo- con riguardo alla natura dell’attività eser- logia di interventi di cui si discorre, è quello citata». In sostanza, la responsabilità penale per cui ciascuno può confidare nel dili- a titolo di colpa sarà configurabile in capo gente comportamento di ognuno degli al medico, ogni qual volta risulti che questi interventori (cd. principio dell’affidamento). nell’espletamento delle proprie mansioni Tanto detto, in relazione alla sfera di opera- si sia discostato dall’operato del modello tività del suddetto principio si rendono di agente (ovvero il medico-modello di rife- necessarie talune precisazioni. rimento), violando una regola cautelare. L’orientamento giurisprudenziale è nel Da parte di quel soggetto si ritiene legit- senso di limitare l’applicabilità dello stesso timamente esigibile l’osservanza degli essen- alle fattispecie nelle quali in relazione tialia che informano l’attività medica, e all’attività multidisciplinare sussistono costituiscono il corredo di ogni operatore obblighi cautelari distinti. La giurispru- del settore. denza, poi, ha ritenuto che nell’ambito di un’attività pluridisciplinare la responsa- L’INTERVENTO MEDICO D’EQUIPE bilità si comunica per l’ipotesi che vi sia In esito alla presente trattazione può stato un errore macroscopico, agevol- ricordarsi che le acquisizioni della moderna mente rilevabile dagli altri componenti scienza medica rendono sempre più invalsa dell’equipe, o quando questo non atte- la prassi della cd. cooperazione multidi- nesse a regole che involgono una deter- sciplinare. Si tratta della concertazione minata branca della medicina. La Suprema di più specialisti in ordine al medesimo Corte ha ritenuto che nel caso di errori trattamento sanitario, che può avvenire dello specialista che siano evidenti e non contestualmente o in momenti succes- settoriali, pertanto rilevabili ed emenda- sivi (beninteso, purché avvinti dall’uni- bili dal professionista medio con l’ausilio cità dello scopo). delle comuni conoscenze scientifiche, Proprio tale sinergica collaborazione pone sussista una tipica ipotesi di cooperazione problematiche di non poco momento allor- colposa ex art. 113 c.p. In definitiva può quando occorre vagliare le singole respon- sabilità in caso di esito infausto dell’inter- Nel caso il sanitario ometta l’indicazione al paziente dei rischi vento. La vexata quaestio in via prelimi- nare implica il richiamo degli elementi correlati al protocollo diagnostico qualificanti gli interventi d’équipe. In primis, può ricordarsi che in tale evenienza e terapeutico concordato, vale il principio per cui ciascuno tenden- questi avrà diritto al risarcimento zialmente risponde del proprio operato. Siffatta ricostruzione si impone in osse- del danno, pur se l’operare quio al principio della responsabilità perso- del professionista da un punto nale colpevole, che trova un presidio di di vista tecnico sia stato natura costituzionale nell’art. 27, comma ineccepibile. 1° della Carta costituzionale. TEME 10.09 19