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normazione impone solo quei trattamenti che si rendono Può richiamarsi, infine, l’art. 12 che dopo necessari per la tutela della collettività (es. aver riconosciuto al medico «autonomia vaccinazioni di massa). nella programmazione, nella scelta e Un obbligo di intervento al di fuori di questi nell’applicazione di ogni presidio diagno- casi sembra negligere il dato per cui solo stico e terapeutico, anche in regime di il legislatore può codificare le ipotesi in cui ricovero», fa salva la libertà del paziente l’esigenza solidaristica debba prevalere di opporre rifiuto. Le surriferite disposi- sulla libertà di autodeterminazione. zioni lasciano poco margine di discus- La correttezza della soluzione prospettata sione, a meno di non voler seguire itine- è avvalorata dalla previsione di cui all’art. rari argomentativi “carsici”. Per quanto 32 del Codice di deontologia medica, a sopra detto, sembra corretto patrocinare tenore del quale: «Il medico non deve intra- quella traiettoria interpretativa per cui, prendere attività diagnostica e/o terapeu- in casi di imminente pericolo di vita ed tica senza l’acquisizione del consenso infor- a fronte di esplicito dissenso, per il medico mato del paziente». sussiste l’obbligo non già di intervenire Il terzo comma, poi, recita: «Il procedimento bensì di astenersi, benché ciò sembri stri- diagnostico e/o il trattamento terapeutico dere con il significato dell’arte ippocra- che possano comportare grave rischio per tica. Ove ciò non accada, l’intervento l’incolumità della persona, devono essere diverrà arbitrario e dunque penalmente intrapresi solo in caso di estrema neces- rilevante. Per le superiori considerazioni sità e previa informazione sulle possibili non si concorda con quella giurisprudenza conseguenze, cui deve far seguito una per la quale solo l’esplicito dissenso diver- opportuna documentazione del consenso». rebbe ostativo all’intervento, mentre Nel quarto comma, inoltre, si prevede: «In l’assenza di consenso non determinerebbe ogni caso, in presenza di documentato l’arbitrarietà dello stesso se volto a salva- rifiuto di persona capace di intendere e di guardare la salute del paziente. volere, il medico deve desistere dai conse- Sul piano del diritto il dissenso e la mancanza guenti atti diagnostici e/o curativi, non di consenso (perché non prestato) sono essendo consentito alcun trattamento sullo stesso livello, salvi i casi in cui il medico contro la volontà della persona, paziente, trovandosi in una situazione di ove non ricorrano le condizioni di cui al imminente pericolo, non sia in grado di successivo articolo 34». esplicitare la propria volontà. Nel qual caso nulla quaestio circa la neces- Salvi i casi di trattamenti sità dell’intervento a prescindere dalla obbligatori per legge, sussistenza di una volontà di tale tenore da parte del paziente (v. art. 8 della “Conven- ovvero evenienze in cui zione del Consiglio d’Europa per la prote- il paziente non è in grado zione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione di esplicitare la propria volontà, della biologia e della medicina” (cd. “Conven- tutti gli interventi medici zione di Oviedo”), ratificata in Italia con sono di norma volontari l. 28 marzo 2001 n. 145). Tanto detto, in relazione all’elemento consensuale deli- ed assoggettati a consenso. cato è il problema afferente all’evenienza 16 TEME 10.09
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