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procedura negoziata che ai fini della legittimazione a ricorrere è contratti al caso che ci occupa, ha respin- sufficiente la posizione dell’impresa Y quale to il ricorso dell’appellante confermando “impresa operante nello stesso settore cui si la sentenza di primo grado . 3 riferiva la procedura negoziata intrapresa Ai fini dell’applicazione della norma in dall’Azienda”. questione, è necessario, da parte dell’Am- Coerentemente all’indirizzo giurispruden- ministrazione, seguire scrupolosamente 2 ziale prevalente , ricordano infatti i giu- e rigorosamente i seguenti adempimenti dici del gravame, che le imprese operanti che rappresentano dei veri e propri pre- in un determinato settore sono “legitti- supposti di legittimità della procedura mate ad impugnare le determinazioni che negoziata: 1) individuazione delle esi- riguardano le modalità di conferimento genze tecniche; 2) fissazione dei requi- del servizio anche al solo fine di ottenere siti minimi e definizione delle specifiche l’annullamento della gara e dell’eventuale tecniche del bene secondo quanto pre- aggiudicazione, ed il rinnovo della proce- visto dall’art. 68 del Codice dei contratti dura cui aspirano a partecipare” ed inoltre pubblici; 3) effettuazione di una indagine “ai fini del riconoscimento della legitti- conoscitiva volta a verificare l’esistenza mazione all’impugnativa da parte di una sul mercato del bene e degli operatori in impresa del settore non occorre documen- grado di offrirlo, per accertare se effetti- tare una capacità operativa paragonabile vamente sussista una situazione di priva- a quella del soggetto prescelto, trattandosi tiva industriale nella produzione di quel di elemento che assume rilevanza solo in determinato prodotto. sede di partecipazione alla gara e di valu- Nel caso di specie, come effettivamente tazione comparativa delle offerte presen- risulta dalla ricostruzione dei fatti che 2. Per tutte Cons. St., Sez. V, 10 tate dalle imprese concorrenti”. hanno portato all’adozione del provvedi- settembre 2009, n. 5426. Superata tale eccezione, il Collegio, mento di acquisto e come sopra descritta, affrontando nel merito la questione della risulta che l’Amministrazione sanitaria 3. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ammissibilità della fattispecie di cui abbia certamente effettuato gli adempi- Quater, 11 novembre 2009, n. 11069 all’art. 57, comma 2 lett. b) del Codice dei menti di cui ai punti 1) e 2) poiché “le esigenze dell’Azienda sono state ben indi- viduate nella relazione del direttore sani- Per ragioni di natura tecnica tario” e, quanto alla individuazione dei requisiti tecnici minimi dell’autoprodutto- che presuppongono l’esistenza re di ossigeno, questi erano stati in qual- di una sola impresa in grado di che modo precisati nella nota della U.O.C. di Ingegneria (conformità degli apparecchi fornire l’apparato con i requisiti “alla recente normativa europea ISO-UNI- specifici richiesti dall’Azienda, EN 73961/2/3”). Tuttavia, con riferimento al presupposto “era onere di questa dimostrare di cui al punto 3), osserva il Collegio, “è la unicità del fornitore e la invece mancata una effettiva indagine di mercato conoscitiva volta a verificare conseguente necessità di sul mercato la platea degli operatori in attivare la procedura negoziata” grado di fornire lo strumento richiesto dall’Azienda”. 6 TEME 6.11
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