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normativa spese, l’attività procedimentale (nel caso vale a dire uno strumento di raccordo tra di specie: procedura di gara per l’acquisto Amministrazioni privo di una propria indi- di prodotti sanitari) viene posta in esse- vidualità e non un centro formale di impu- re dalla sola amministrazione capofila ed tazione autonomo, con la conseguenza unicamente questa è identificabile quale che gli atti della procedura vanno imputati autorità emanante, cui deve essere notifi- non solo alla ‘capofila’, ma anche alle altre cato il ricorso giurisdizionale, mentre le altre Amministrazioni che la compongono. Da amministrazioni partecipanti sono esclusi- ciò scaturisce che la costituita unione d’ac- vamente beneficiarie di fatto degli effetti quisto non sposta su di sé la legittimazione della gara e del provvedimento di aggiudi- passiva, dovendosi procedere, per la corret- cazione e quindi, non vertendosi in ipotesi di ta instaurazione del contraddittorio, alla atto complesso promanante da più autorità, notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne non è necessario notificare anche ad esse il fanno parte, avendo aderito alla procedura ricorso stesso’ (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, centralizzata di acquisto ( in termini C.d.S., V 12 gennaio 2006 , n. 57). Sez., n. 1800 del 19.4.2007), in quanto ‘cia- La medesima questione, tuttavia, è stata scuna delle aziende della costituita centrale risolta in senso difforme da questa Sezione, di committenza vanta specifico e autonomo con sentenza n. 291/2009 del 28.1.2009, interesse ad avvalersi dei risultati della pro- e dal Consiglio di Stato, V Sez., n. 1800 del cedura espletata dalla capofila nell’esercizio 19.4.2007. dei poteri ad essa conferiti dalle altre Aziende Questo diverso indirizzo ha affermato che, della cordata’. secondo la chiara lettera delle disposizio- Pertanto, poiché i rapporti sostanziali si ni normative concernenti la c.d. Unione di imputano alle singole Aziende del con- acquisto, ‘stazioni appaltanti’ sono tutte sorzio, se ne deduce l’interesse di tutte a le aziende che costituiscono la centrale di partecipare necessariamente al giudizio, committenza (o unione di acquisto), che a tutela delle situazioni sostanziali di cui non acquisisce alcuna soggettività propria sono titolari, applicando così un criterio e quindi non costituisce centro esclusivo di non meramente formale, bensì sostanziale, imputazione dei rapporti intercorrenti con di identificazione della ‘parte resistente’, le imprese partecipanti alla gara. ‘L’azienda cui va notificato il ricorso per la corretta capofila agisce su delega delle varie aziende instaurazione del rapporto processuale, ai a sé collegate, esclusivamente ai fini dell’e- sensi dell’art. 21 della l. TAR. spletamento della procedura concorsuale, Il Collegio ritiene di condividere le argomen- i cui risultati ( proclamati con verbale del tazioni testè richiamate, che si attagliano Direttore dell’Azienda capofila) a seguito al caso di specie, in cui la procedura di gara, dell’espletamento dell’intero iter concor- come si legge chiaramente nel bando, ha ad suale, dovranno essere trasmessi alle singo- oggetto una fornitura per diverse Aziende le Aziende consorziate, affinché ciascuna di consorziate, rispetto alle quali l’A.U.S.L. n. 5 esse possa adottare la deliberazione di rece- di Messina riveste il ruolo di capofila. pimento e procedere alla formalizzazione del Anche nella fattispecie si è fatta applica- rapporto con l’aggiudicataria’. zione delle norme regionali di cui all’art. 24, Afferma ancora la sentenza n. 291/2009 comma 29 , l.r. n. 2/07, che impone il ricorso citata che ‘la centrale di committenza costi- alla forma consorziata per l’acquisizione di tuisce meramente modulo organizzativo, beni e servizi da parte delle Aziende ospeda- TEME 6.11 11