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procedura negoziata Nella fattispecie in esame, in cui l’Ammi- non inferiore al 90%. Inoltre, la dichiara- nistrazione aveva fatto ricorso alla pro- zione generica resa dall’impresa X secondo cedura negoziata ex art. 57, comma 2, cui le macchine offerte sarebbero “uniche lett. b) per ragioni di natura tecnica che nel loro genere” non assicura affatto che presuppongono l’esistenza di una sola l’impresa stessa sia la sola in grado di for- impresa in grado di fornire l’apparato con nire sistemi di autoproduzione di ossigeno i requisiti specifici richiesti dall’Azienda, medicale. “era onere di questa dimostrare la unicità In conclusione, i giudici affermano che del fornitore e la conseguente necessità di l’amministrazione non ha accertato con attivare la procedura negoziata…(omis- una apposita indagine di mercato “da sis)…ma di una tale indagine non v’è trac- effettuarsi anche in ambito comunitario” cia nella delibera impugnata”. che l’impresa X era l’unica ad operare nel Solo attraverso tale indagine di mercato, mercato ed in grado di fornire il prodotto che presuppone l’interpello di un certo avente le caratteristiche richieste dall’A- numero di operatori e l’acquisizione di ele- zienda e, pertanto, non sussistevano le menti conoscitivi in merito alle caratteristi- condizioni per ricorrere all’acquisto con che tecniche dei relativi prodotti, infatti, si procedura negoziata senza bando. sarebbe potuto, eventualmente, dimostra- In mancanza di una siffatta esplorazione re l’esistenza oggettiva di ragioni tecniche, conoscitiva, la stazione appaltante avreb- possedute esclusivamente dal prodotto be dovuto senz’altro indire una gara pub- dell’impresa X e non anche da quelli di altre blica in cui si sarebbero potute meglio operanti nel mercato, tali da giustificare apprezzare le qualità tecniche dei prodotti l’impossibilità di un confronto concorren- offerti con la possibilità di scegliere quello ziale dall’esito pressoché scontato. maggiormente rispondente alle esigenze In pratica, i giudici non ritengono asso- dell’Amministrazione. lutamente sufficiente per l’attivazione della procedura negoziata senza bando, la dichiarazione di esclusività contenuta In mancanza di una esplorazione nella proposta di affidamento dell’U.O.C. Acquisti (“l’autoproduttore di ossige- conoscitiva, la stazione no conforme alla normativa vigente appaltante avrebbe dovuto europea ISO-UNI-EN 73961/2/3 viene distribuito in esclusiva su tutto il terri- senz’altro indire una gara torio nazionale dalla ditta…(omissis)… pubblica in cui si sarebbero in quanto è l’unica ditta che garanti- sce una concentrazione di ossigeno del potute meglio apprezzare le 99,6%”) proprio perché il sistema di qualità tecniche dei prodotti autoproduzione oggetto dell’acquisto non avrebbe dovuto avere “caratteri- offerti con la possibilità di stiche tecniche particolari se non quella scegliere quello maggiormente di produrre ossigeno avente un grado di purezza conforme a quanto stabilito rispondente alle esigenze dalla normativa europea” e cioè in grado di produrre ossigeno con concentrazione dell’Amministrazione TEME 6.11 7