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normativa centro di imputazione degli atti compiuti trasparenza, concorrenza e par condicio - da una sola di esse (capofila delegata) e la clausola di adesione sia legittima e con- divengono parte necessaria del contenzio- forme all’ordinamento. Proprio il fatto che so. Ulteriore ipotesi ricostruttiva conside- quella le cui conclusioni sono censurate con rata dalla sentenza è quella del consorzio il ricorso in esame non sia qualificabile, non (che avrebbe nell’art. 33 un riconoscimento avendone le caratteristiche, come una pro- espresso), consorzio ai sensi dell’art. 2602 cedura di gara svolta con il metodo della c.c., il quale sarebbe centro di imputazione centrale di committenza o per addivenire unico ma sempreché, ovviamente, siano in ad ‘acquisti in comune’ (come dalla stessa concreto riconoscibili gli atti di costituzio- ricorrente evidenziato nelle note d’udienza ne di un siffatto organismo collettivo. prodotte il 28 gennaio 2010), esclude che Come si vede, vi è ampio margine per l’o- fosse necessaria la fissazione di un tetto perato “pretorio” o integrativo della giuri- massimo di spesa. Nel caso di specie, infat- sprudenza, la quale è costretta ad indivi- ti, la clausola di adesione (riconducibile alle duare in concreto e valorizzare (ai fini di altre ‘forme collaborative’ di cui all’art. 4 un loro inquadramento nella fattispecie dell’Accordo intervenuto nel 2003 per defi- astratta dell’art. 33) atti giuridici quali la nire ‘forme consorziate’ di acquisto tra enti delega, che non trovano alcun riconosci- del servizio sanitario nazionale) non produ- mento testuale nella del resto stringatissi- ce altro effetto che quello, laddove una delle ma norma dell’art. 33 e –ancora meno- in altre Aziende che hanno sottoscritto l’ac- quella dell’art. 3, comma 34. cordo in esso richiamato ritenesse il bando Da altra sentenza si desume un’ulteriore di gara e il relativo disciplinare, nonché le figura di “sinergia” tra amministrazioni condizioni di contratto offerte dall’aggiu- ai fini dell’affidamento di gare, la quale si dicatario, rispondenti alle proprie esigen- colloca addirittura all’esterno del vaghis- ze, di consentire ad essa di formulare una simo e ampio perimetro della stazione di proposta di adesione a quest’ultimo, con la committenza. conseguenza che l’eventuale sua accetta- Ci si riferisce alla sentenza del Tar Brescia zione consentirebbe all’Azienda aderente n. 714 dell’11.2.2010. di risparmiare i costi (non solo economici) Il Tar lombardo ritiene che la gara espe- dell’indizione della gara. Per ciò stesso la rita da una singola amministrazione con clausola non può essere ritenuta idonea a inserimento nel bando o disciplinare della modificare, ampliare o rendere incerto il clausola di adesione, per la quale all’aggiu- contenuto del contratto.” dicatario la stazione appaltante (unica) può La clausola di adesione integra dunque una affidare contratti ulteriori rispetto a quello forma di “collaborazione” tra amministra- oggetto della gara originaria in forza di una zioni ma non dà luogo necessariamente adesione successiva da parte di ammini- alla figura della centrale di committenza. strazioni aggiudicatrici terze. Afferma il Pacifica in ogni caso la legittimità della Tar, nell’esaminare specificamente il tema clausola predetta, quantomeno quando gli della legittimità della clausola di adesione aderenti siano predeterminati nel novero a fronte della censura di indeterminatezza massimo da un accordo a monte, laddove proposta dal ricorrente: “Si deve conclu- la clausola era contestata per il possibile dere, quindi, che sotto il profilo dedotto - profilo di indeterminatezza che la connote- e cioè della compatibilità con i principi di rebbe, per il fatto, da un lato, che non con- TEME 6.11 13