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pubbliche gare ordine generale sottesi alla dichiarazione improntate alla celerità e nel cui ambito omessa o non conforme al vero; diversa- il rispetto dei requisiti formali risponde a mente, “si consentirebbe il superamento precise garanzie per i partecipanti. Dall’al- della fase di ammissione dei concorrenti tro, la necessità di assicurare che le ipote- alla gara vera e propria falsando tutto il si di esclusione vengano ispirate al canone procedimento, con violazione della par della tassatività e che le relative previsioni condicio dei partecipanti” . rispondano ad effettive esigenze di inte- 2 In tale ottica è stato affermato che “le resse pubblico, a fronte di inequivoche dichiarazioni sono, in realtà, richieste previsioni normative. per una finalità che non è solo di garan- L’orientamento indicato, tuttavia, sem- zia sull’assenza di ostacoli pure di natura bra confondere i due profili, formale e etica all’aggiudicazione del contratto, ma sostanziale, cui si è fatto cenno in pre- anche per una ordinaria verifica sull’affi- messa, facendo singolarmente derivare dabilità dei soggetti partecipanti: la con- l’automatica esclusione, per immoralità, creta carenza di condizioni ostative costi- dal rilievo meramente formale della non tuisce un elemento successivo rispetto alla integrale dichiarazione dei reati. conoscenza di una situazione di astratta In contrapposizione a tale filone giuri- sussistenza dei requisiti morali e giuridici sprudenziale, con la pronuncia del 13 che lambiscono in modo determinante la febbraio 2009, n. 829, la sezione V del 3 2. professionalità degli amministratori” . Consiglio di Stato ha confermato l’intro- Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 428, cit. È, infatti, evidente che la disciplina in duzione della categoria penalistica del 3. tema di allegazione dei requisiti di ordine falso innocuo nelle procedure ad eviden- Cons. Stato, sez. V, 12 giugno generale, ai fini della partecipazione alle za pubblica, individuando una tipologia di 2009, n. 3742, in Foro amm. CDS, 2009, 6, p. 1475. pubbliche gare (art. 38, d. lgs. n. 163 del dichiarazione omissiva che non comporta 4. 2006) risponda alla necessità di coniugare in modo automatico l’esclusione del con- Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829, in www.giustizia- due esigenze di segno diverso e in parte corrente dalla gara. amministrativa.it. contrapposte quanto alle ricadute fattuali: Ciò che, infatti, secondo i giudici di Palaz- 5. Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 20 da un lato, l’esigenza di garantire la cer- zo Spada costituisce oggetto di sanzione è aprile 2009, n. 3984, in www. appaltiecontratti.it; Tar Sardegna, tezza dei rapporti giuridici nell’ambito di unicamente il mendacio idoneo, in chiave sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1525, in www.appaltiecontratti.it procedure che devono comunque essere funzionale, ad incidere sulla procedura competitiva; qualora l’omessa dichiarazio- ne riguardi una condanna relativa ad un Una delle più notevoli questioni reato inidoneo a causare l’esclusione del che impegna la giurisprudenza concorrente dalla gara, “trattasi, in defi- nitiva, per mutuare categorie penalistiche, amministrativa nel settore delle di un falso innocuo, privo di qualsivoglia procedure ad evidenza pubblica offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di è costituita dall’individuazione evidenza pubblica, come tale non stigma- 4 delle conseguenze della mancata tizzabile con la sanzione dell’esclusione” . Un tale indirizzo, peraltro, è stato antici- indicazione di un precedente pato da una serie di pronunce dei tribunali 5 penale nella dichiarazione resa amministrativi regionali , che hanno rite- nuto, per un verso, non sufficiente la sola 18 TEME 6.11