Page 23 - TEME_2011-06-Giugno
P. 23
pubbliche gare l’ipotesi della mancata o non perspicua apprezzare il grado di “moralità professio- 10 dichiarazione. Da ciò discende che solo nale” del singolo concorrente” . la sussistenza, in concreto, delle cause di Alla luce di tali decisioni, dunque, occor- esclusione previste dall’art. 38 comporta, re prendere atto dell’attuale orientamento ope legis, l’effetto espulsivo. giurisprudenziale maggioritario, avallato dal “Quando, al contrario, il partecipante sia Consiglio di Stato, il quale, interrogatosi in in possesso di tutti i requisiti richiesti e la ordine alla portata applicativa dell’art. 38, lex specialis non preveda espressamente comma 1, lettera c), d. lgs. n. 163 del 2006, la pena dell’esclusione in relazione alla ha confermato l’introduzione nel sistema mancata osservanza delle puntuali pre- delle procedure ad evidenza pubblica della scrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle categoria penalistica del falso innocuo; tale dichiarazioni da fornire, facendo generico falsità “minore”, in mancanza di un’espres- richiamo all’assenza delle cause impeditive sa previsione di normativa speciale di gara, di cui all’art. 38, l’omissione non produce non può costituire da sola causa efficiente alcun pregiudizio agli interessi presidia- dell’esclusione del concorrente a seguito ti dalla norma, ricorrendo un’ipotesi di di una sua eventuale falsa dichiarazione, “falso innocuo”, come tale insuscettibile, rendendosi piuttosto necessaria una valu- in carenza di una espressa previsione legi- tazione della stazione appaltante avente slativa o – si ripete- della legge di gara, ad oggetto la reale incidenza, in termini di a fondare l’esclusione, le cui ipotesi sono grave lesione della moralità professionale, 9 tassative” . del tipo di reato per il quale sia stata irro- Si è poi affermato che “l’art. 38 d.lgs. n. gata la condanna sui requisiti di moralità ed 163 del 2006 che dispone l’esclusione eticità necessari per la partecipazione alla 9. dalla gara per l’affidamento di appalti gara. Valutazione, questa, che deve prende- Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967, in www. pubblici del soggetto nei cui confronti sia re in considerazione parametri “legati a fatti appaltiecontratti.it stata pronunciata sentenza di condanna (il decorso del tempo, il legame con l’oggetto 10. Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno passata in giudicato, o emesso decreto dell’appalto, il numero delle condanne, etc) 2010, n. 3560, in Foro amm. CDS, 2010, 6, p. 1300 penale di condanna divenuto irrevocabi- più direttamente riconducibili al possibile 11. le, oppure sentenza di applicazione della futuro rapporto negoziale intrattenuto con Cons. Stato, sez. VI, 21 11 pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 l’offerente” . dicembre 2010, n. 9324, in www. appaltiecontratti.it c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla mora- lità professionale, va letto come presidio L’attuale orientamento dell’interesse dell’Amministrazione di non giurisprudenziale maggioritario, contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità pro- interrogatosi in ordine alla fessionale; condizioni perché l’esclusione portata applicativa dell’art. 38, consegua alla condanna sono la gravità del reato, e il riflesso dello stesso sulla comma 1, lettera c), d. lgs. n. moralità professionale. La gravità del reato 163 del 2006, ha confermato deve, quindi, essere valutata in relazione a quest’ultimo elemento, ed il contenuto l’introduzione della categoria del contratto oggetto della gara assume penalistica del falso innocuo allora importanza fondamentale al fine di TEME 6.11 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28