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dl 158/2012 del Ministro della Salute previa intesa con la Conferenza Stato Regioni. Agli oneri si provvede mediante adeguata e preventiva rideterminazione delle tariffe. Prevista la possibilità di continuare, su domanda dell’interessato e con l’applicazione del principi del silenzio-assenso, in via temporanea lo svolgimento dell’Alpi in studi professionali già autorizzati oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete, e comunque non oltre il 30 aprile 2013. tracciabilità dei pagamenti Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Ssn. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, e a suo carico, entro il 30 aprile 2013. tariffario unico Dovranno essere definiti, d’intesa con i dirigenti e previa contrattazione integrativa aziendale: gli importi idonei per remunerare ogni prestazione; i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e per assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende. Il 5 per cento del compenso del libero professionista è trattenuto dalle Aziende per interventi la riduzione delle liste d’attesa. Divieto di svolgimento dell’Alpi Non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del Ssn e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni, senza oneri economici per il Ssn. La verifica del programma sperimentale Dovrà essere effettuata, entro il 28 febbraio 2015. In caso di verifica positiva l’attività potrà continuare in via permanente ed ordinaria negli studi professionali collegati in rete. In caso di verifica negativa l’attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Sanzioni per i dg inadempienti Prevista, nell’ipotesi di grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici oltre alla loro “destituzione” anche “la decurtazione della retribuzione di risultato pari almeno al 20 per cento”. RESPonSAbILItà PRofESSIonALE DELL’ESERCEntE LE PRofESSIonI SAnItARIE (ARt. 3) L’importanza di attenersi alle linee guida Il giudice, nell’accertare la colpa lieve nelle valutazioni di responsabilità professionale, dovrà tenere conto con particolare atten- zione dell’osservanza, da parte del professionista, delle linee guida e delle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa, con Dpr - su proposta del Ministro della salute di concerto con il MEF, sen- titi l’Ania, le Federazioni degli ordini e dei collegi e le OoSs - sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti. Per alcune categorie di rischio professionale si prevede l’obbligo di garantire copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per il quale dovrà essere determinato il soggetto gestore. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso. Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge 209/2005. GovERno CLInICo (ARt.4) nomina dei Dg Dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La regione nomina i direttori regionali attingendo obbligatoriamente dall’elenco degli idonei. La selezione dei candidati è effettuata da esperti indipendenti dalla Regione. E gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Gli aspiranti Dg, che non potranno avere più di 65 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di laurea magistrale e avere un’esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie e di sette anni negli altri settori. Per la nomina dei Dg nelle Università resta ferma l’intesa con il Rettore. Le regioni devono individuare i criteri e i sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei Dg sulla base degli obiettivi di salute definiti in base alla programmazione regionale. nomina dei primari Per gli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione è effettuata da una commissione presieduta da tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito 32 TEME 9/10.12