Page 6 - TEME_Gennaio Febbraio 2015
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pubbliche gare Profili e limiti del “potere di chiarimento” prima della celebrazione della gara Alesio Massimiliano “Le note informative di chiarimento, zionata delle note di chiarimento rese Segretario comunale fornite dalla stazione appaltante prima dalla stazione appaltante. Avverso tale Comune di Trescore Cremasco della celebrazione della gara, non pos- esclusione, insorge l’impresa, lamen- sono modificare il contenuto delle tando il fatto che i “chiarimenti” resi regole di gara e sono solo esplicative dalla stazione appaltante hanno solo del bando. I chiarimenti, pertanto, non valore interpretativo e non modifica- possono introdurre previsioni innova- tivo-aggiuntivo, per cui l’esclusione tive e/o modificative delle prescrizio- appare infondata ed illegittima. Ciò, ni già stabilite dal bando, perché ciò anche alla luce del principio di tassa- significherebbe il suo ritiro, con sostitu- tività delle cause di esclusione, intro- zione di altro nuovo. E’ quanto statuito dotto con l’articolo 46, comma 1-bis dal Tar Abruzzo, sez. I^, con la sentenza del Codice. L’analisi dei giudici ammi- 12 gennaio 2015, n. 20, che offre inte- nistrativi abruzzesi principia proprio da ressanti spunti per analizzare la diffusa tale importante e nuova disposizione prassi delle stazioni appaltanti di for- normativa. Il Tar ricorda, infatti, che è mulare chiarimenti, in merito ai docu- possibile escludere le imprese concor- menti di gara, prima della celebrazione renti in gara solo in caso di: 1) inosser- della medesima. vanza delle prescrizioni, contenute nel L’ASL n. 2 di Lanciano indiceva una Codice, nel Regolamento ed in “altre procedura negoziata senza previa disposizioni di legge vigenti”; 2) nei pubblicazione del bando di gara, nella casi di incertezza assoluta sul conte- forma del cottimo fiduciario, ai sensi nuto o sulla provenienza dell’offerta, dell’articolo 125 del Codice dei con- per difetto di sottoscrizione o di altri tratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006), per elementi essenziali; 3) ovvero nel caso l’affidamento della realizzazione della di integrità del plico contenente l’of- Carta dei servizi sanitari regionali, anni ferta o la domanda di partecipazione o 2014/2015. L’impresa S. partecipa alla altre irregolarità relative alla chiusura gara e ne viene esclusa, in quanto non dei plichi, tali da far ritenere, secondo risulta aver rilasciato la dichiarazione le circostanze concrete, che sia stato di accettazione integrale ed incondi- violato il principio di segretezza delle offerte. Inoltre, occorre tener conto Il comma 5° stabilisce che che i bandi e le lettere di invito non le informazioni fornite dallo possono contenere prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quel- “Sportello dei contratti pubblici” le ora illustrate. I giudici individuano anche la ratio della novella disposizio- devono essere date in cambio ne: “la disposizione è tesa ad assicurare di un corrispettivo, determinato i principi generali di trasparenza, parità di trattamento e di efficienza dell’azio- dalla singola stazione ne amministrativa, posti a tutela della concorrenza e stabilisce l’essenziale appaltante, per coprire principio della tassatività delle cause il costo del servizio reso di esclusione dalle gare. Tale articolo di legge va collegato all’art. 64, comma 4 TEME 1/2.15